Indice
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Decreto missioni estero (posted 2012-06-22)
Resoconto lavori (posted 2011-02-25)
Novità (posted 2011-03-04)
Nuovi documenti in ordine di aggiunta:
- Bozza finale (salvo piccoli refusi)
elaborata a semplice maggioranza
dal gruppo di lavoro e probabilmente da sottoporre agli organi.
- Note sulla documentazione delle spese
Alcune note e riferimenti sulla documentazione delle spese
- Bozza di lavoro regolamento missioni, con
annotazioni e relazione introduttiva
- Dossier Valditara con vari indicatori sulle
Università Italiane, compresi incassi, spese, personale ecc.
- Circolare INAF Istituto Nazionale di astrofisica,
risponde a L.78 e circ.40 MEF indicando che la diaria all'estero
è ancora conferita, e per il mezzo proprio viene data comunque
autorizzazione ai fini assicurativi, sopprimendo solo il
rimborso chilometrico e solo in casi specifici.
- Circ. MEF n.36/2010 ribadisce che
conserva efficacia l'art.9 L/417/78, per quanto riguarda la
copertura assicurativa ma non è previsto rimborso spese per
utilizzo del mezzo proprio.
INPS
vedi Art 3.3 in questi casi riconosce il rimborso equivalente al costo del
mezzo pubblico ordinario più economico,
così garantendo il rispetto degli obiettivi di economicità
affermati dal legislatore e ribaditi dalla circolare ministeriale.
Prossime riunioni (posted 2011-03-28)
- 29 marzo riunione plenaria
Normativa di riferimento (posted 2011-02-02)
-
Regolamenti di ateneo
area amministrativa contabile (comprese missioni e conto terzi).
- Normattiva,
portale leggi vigenti, istituito con il
DL 200/2008
- Legge 240/2010 "Gelmini" prevede
fra l'altro incentivazioni per il personale impegnato in attività
di ricerca e/o conto terzi. Chiarisce anche cosa è compreso
nei limiti di spesa per missioni.
- Circ.40/2010 min.economia
pg.14 chiarisce i limiti di spesa per missioni.
- DL.78/2010 fissa alcuni limiti su spese per missioni
- Legge 230/2005 "Moratti"
tra le norme ancora vigenti quelle su incentivazione.
- Legge 370/1999 "Zecchino"
abolizione di limiti sui compensi su conto terzi
- Legge 382/1980 art.66 definisce attività conto terzi.
- Legge 82/2005, CAD - Codice Amministrazione Digitale
contiene direttive per l'utilizzazione di tecnologie digitali.
- L.246/2005, art.14 comma 14-ter semplificazionenormativa abroga dal 16/12/2010
tutte le leggi precedenti il 1970 salvo qualche esclusione
- L.445/2000,
Testo unico documentazione amministrativa
obbliga amministrazioni ad accettare dichiarazioni sostitutive
e definisce forme alternative a quella cartacea, anche in riferimento al CAD.
Art.43 comma 6 menziona
fax o forma telematica idonea ad accertare la fonte di provenienza
come "soddisfacente il requisito della forma scritta".
Certo ci vorrebbe la posta certificata per garantire anche la firma
ma l'art.64 del CAD consente di realizzare servizi di autenticazione
in proprio (vedi sotto).
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni vale art.46,
per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietá vale art.47,
valide se sottomesse ai sensi art.38 (che punta all'art.65 del CAD
che a sua volta punta all'art.64 del CAD).
- dpr 917/22 dic 1986, TUIR
Testo Unico Imposte Dirette, regola gli aspetti
fiscali dei rimborsi di spese di missione, vedi Art.51 comma 5.
- L.836/73
Trattamento economico missione e trasferta dipendenti statali. Aggiornato da L.417/78
La parte sulle dichiarazioni ragionevolmente superata dalla L.445/2000 sulle
dichiarazioni sostitutive.
- L.417/78
Art.9 sempre in vigore -- mezzo proprio sempre permesso se più conveniente economicamente
- DPR.395/88
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale,
di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.
Art.5 trattamento di missione
- DPR.319/90 Art.8
copertura assicurativa mezzi propri (KASKO), sembra che l'ateneo sia tenuto
a fornirla a tutti. Art.19 specifica diaria ed esenzioni.
- DPR.395/88 Art.5
trattamento di missione per il pubblico impiego. Vieta indennità giornaliera intera (leggere bene)
- DPR.319/90 Art.19
indica il trattamento di missione.
- L.93/83
legge quadro sul pubblico impiego
- DL.165/2001
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Vedi art.12 "ombudsman"
-
codici SIOPE univ. 2007-2010, vedi codici 1550 e 2110
Anche in versione pdf
Missioni (posted 2011-01-25)
Il regolamento, in vigore dal 1999, necessita di aggiornamenti a causa
del DL.78/2010
che limita alcuni tipi di spesa e, riguardo ai rimborsi forfettari, recita
all'Art.6 comma 12
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto
2006, n. 248, non sono piú dovute;
(non si vietano le diarie in generale ma si dice solo che quelle
indicate da una particolare disposizione non sono dovute).
Altre criticità del regolamento sono elencate nel seguito:
- non corretta definizione delle spese di iscrizione a convegni o simili.
Queste non sono spese di missione ma acquisti ordinari e vanno trattati
come tali. A tale proposito, vanno chiarite le procedure di rimborso
di spese sostenute dal dipendente
in nome e per conto dell'amministrazione.
- eccessiva complessità delle procedure di documentazione, specie per
spese di piccola entità. Il Testo Unico Imposte Dirette (TUIR),
Art.51 comma 5 consente il rimborso analitico
di spese fino a 15 euro al giorno (25 se all'estero) anche
non documentate, mediante semplice dichiarazione dell'interessato.
Il nostro regolamento
concede questa opportunità solo agli autisti. Sembra opportuno,
anche al fine di semplificare e ridurre il costo delle procedure
di rimborso, l'estensione di questa opzione a tutto il personale.
- ai dottorandi che usufruiscono di maggiorazione di borsa
non viene concesso il rimborso di vitto e alloggio quando si recano
in missione. Questa restrizione non esiste nei regolamenti istitutivi
del dottorato dm30.04.99 Art.7 comma 9 e
regolamento dottorato UNIPI Art.9 comma 4
e non ha motivo di essere, visto che la
maggiorazione della borsa copre solo le spese di sostentamento
nella sede di permanenza all'estero
e non quelle per missioni effettuate durante quel periodo.
In generale, è opportuno che il regolamento contenga in modo esplicito
(se non nel testo, almeno nelle note, da rendere pubbliche seguendo
la prassi usata nella emanazione delle leggi, es. vedi note
che accompagnano in G.U. il testo della legge "Gelmini")
i riferimenti normativi applicati, e indichi chiaramente quali
norme sono imposte dalla legge e quali sono frutto di scelte
politiche dell'ateneo nell'ambito degli spazi concessi dalla legge.
Questo serve a far chiarezza in caso di ambiguità del testo,
a permettere un rapido adattamento in caso di cambiamento delle
norme di legge, e a fornire una adeguato supporto e protezione
a coloro (titolare di missione e responsabili delle strutture)
che devono applicare il regolamento prendendosi le responsabilità
di dichiarazioni e approvazioni.
Altre considerazioni:
- la normativa fiscale non vieta o fissa limiti agli
rimborsi o indennità di trasferta
ma semplicemente ne regola il regime imponibile;
- le leggi sul pubblico impiego non vietano la concessione di rimborsi
o emolumenti per missione; al contrario indicano in quali casi e in
quali limiti questi importi sono dovuti o meno.
- per i alcune attività quali conto terzi o progetti europei,
i costi sono rimborsati interamente (addirittura al 120% su
contratti europei) su fondi di provenienza esterna.
Quindi eventuali agevolazioni concesse al personale in missione
su questi fondi non comportano oneri per la finanza pubblica
(anzi a volte permettono di realizzare un utile);
Ne consegue che tentativi
di effettuare risparmi limitando i rimborsi o compensi
per missioni effettuate su questi fondi
sono inutili o addirittura dannosi (caso
di progetti europei, rimborsati al 120%);
- praticamente tutte le leggi di riforma dell'università prevedono
incentivazioni e ripartizione di proventi per il personale impegnato in
attività conto terzi o progetti di ricerca, es. (a partire dal più recente):
Quanto sopra dovrebbe costituire ragionevole fondamento (insieme al punto
precedente) al prevedere trattamenti distinti a seconda del
fondo su cui i costi sono caricati.
Numerosi atenei prevedo trattamenti differenziati e
con indennità nel caso di missioni effettuate su fondi esterni,
ad esempio il politecnico di Milano permette, per fondi conto
terzi, il riconoscimento di un compenso giornaliero (tassabile)
in aggiunta al rimborso forfetario o analitico.
UNIROMA prevede che possano essere usate altre modalità
di rimborso a seconda della provenienza del fondo.
Regolamenti di missione atenei italiani
- Regolamento corrente unipi
- UNIROMA
vedi Art.15 comma 4 su contratti con enti pubblici e privati
- Roma Tor Vergata
- POLIMI
- Univ.Trento
- POLITO
emanato 6 dicembre 2010, quindi aggiornato con la L.78/2010
Art.6 comma 2 prevede l'applicazione di regole specifiche per missioni su finanziamenti esterni;
Art.6 comma 6 e 8 concedono il rimborso di spese di visto e vaccinazioni
Art.6 comma 9 chiarisce il regime di rimborso spese minute
Art.6 comma 10 applica in pieno l'art.51 comma5 del TUIR
Art.7 comma 4 e in generale tutto il regolamento contempla
casi eccezionali e procedure per la loro gestione.
- SIENA emanato 2001,
applica TUIR per spese non documentate, e limiti durata ecc. alla lettera
- FIRENZE emanato 1989
- GENOVA corretto nel 2007
- Univ. Firenze risale al 1989
- INFN, vedi G.U. 128 5 giugno 2007
Normativa
- dpr 917/22 dic 1986, TUIR
vedi art.51 comma 5 relativo alle spese di missione anche non documentate;
- Circ.40/2010 min.economia
a pg.14 rilassa i vincoli della L.78 per spese su fondi europei
o terzi che siano finalizzate a specifiche attività.
- parere corte dei conti su L.78
sostiene che le motivate esigenze di servizio sono prevalenti
sulle restrizioni generiche espresse dalla L.78 che impedirebbero
di realizzare tale servizio
- Sul trattamento di missione per varie categorie di personale, vedi
le risoluzioni del min. delle finanze es.
Risoluzione del 07/07/2008 n. 284 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
n.284/2008
che conferma che per tutte le categorie in questione i trattamenti
di missione sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente e quindi
soggetti allo stesso regime di esenzione per certe tipologie.
Documenti precedente gruppo di lavoro missioni (posted 2011-02-01)
A luglio 2010 il Cda ha approvato una proposta di regolamento
che però non è stato emanato a seguito delle numerosissime proteste
dei docenti
(vedi, a solo titolo di documentazione, il
resoconto della discussione estate 2010 e
proposte puntuali di modifiche).
Riguardo a tale proposta riportiamo:
- relazione De Simone
(word) che indica alcune delle
motivazioni per la formazione del precedente gruppo di lavoro.
A parere di Rizzo, il punto sostanziale, su cui bisogna assolutamente
provvedere, è che in una verifica
amministrativa-contabile fatta a dic.2006/gen.2007 sono state
evidenziate "mancanza di documentazione giustificativa nonchè
illegittimi rimborsi" di alcune spese. Bisogna quindi analizzare
nello specifico le operazioni discusse, e capire se gli errori derivano da
problemi nel regolamento (quindi da correggere nel regolamento)
o mancata applicazione delle norme (nel qual caso i rimedi sono
diversi, ad esempio adeguata pubblicizzazione delle
regole e sensibilizzazione del personale).
Ad altri rilievi e raccomandazioni (es. l'ammontare assoluto
della spesa di missione) è
impossibile dar seguito visto che si tratta di rilievi
senza significato se non messi nel contesto delle attività
svolte e dei finanziamenti (in gran parte esterni) su
cui gravano e su cui oltretutto molti costi sono completamente
coperti.
- proposta aggiornata
(word)
fornita da De Simone e preparata dal precedente gruppo di lavoro
dopo i rilievi estivi.
A parere di Rizzo questa versione questione recepisce,
ma solo in piccola parte, i commenti fatti dai docenti.
In sostanza, si elimina la necessità di
alcune dichiarazioni di terzi, si ammettono le spese di visto,
si elimina il vincolo sulla classe dell'albergo.
Rimangono irrisolti numerosissimi punti
quali il mancato recepimento delle leggi sulla esenzione
della documentazione, il trattamento iniquo dei dottorandi,
la non ammissibilità di certe spese consentite invece
dalla legge, ecc.
- commenti Rizzo su ultima versione
proposta vecchio gruppo di lavoro.
- proposta approvata dal CdA di luglio 2010
- richiesta di modifica inviata ad agosto 2010 da oltre
cento docenti ai membri del CdA
- proposte puntuali di modifiche sottoscritte dai docenti
di cui sopra. Nota -- si tratta del documento preparato ad agosto,
che si riporta solo per documentazione.
Ad una successiva analisi anche in queste proposte di modifica
vi sono degli errori (es. sulla classificazione delle spese di
iscrizione) che vanno corretti.
- resoconto discussione agosto 2010 riportato
sempre a titolo di documentazione.
Conto terzi (posted 2011-01-25)
Il regolamento conto terzi è soggetto all'Art.66 della L 382/80, e
all'art.4 comma 5 l.370/1999 che lascia libertà agli atenei sulla definizione
delle quote ripartibili.
Fino al 2008 UNIPI non poneva limiti alla ripartibilità
dei residui, se non quelli dettati dalla
presenza di un prelievo (complessivamente intorno al 15..25%)
suddiviso tra ateneo, dipartimento,
incentivi al personale.
Recentemente (2008) UNIPI ha ridotto i limiti
di ripartibilità dei proventi riportandoli
ai valori indicati nella L.382/80, ovvero max 50% dell'importo
del contratto, e limite annuo pro capite pari al 30% dello
stipendio annuo lordo.
Questa modifica, oltre a una immediata riduzione dell'utile per
ateneo e dipartimenti (che sulla quota ripartibile prelevano
a una quota aggiuntiva),
ha portato a un crollo dei contratti di questo
tipo e reso l'ateneo non concorrenziale rispetto ad altre entità
(consorzi interuniversitari ecc.) ove i docenti possono,
previo nulla osta, effettuare le stesse attività con
vincoli meno stringenti.
Criticità del regolamento:
- revisione dei limiti di ripartibilità tenendo in
considerazione l'assoluta necessitá di rendere
l'ateneo competitivo rispetto ad altre realtà,
garantire un compenso al personale coinvolto (anche alla
luce dei principi di incentivazione enunciati
nelle leggi), e stimolare un uso virtuoso di
parte dei residui, ad esempio per finanziare
laboratori o attività interne.
Un primo passo potrebbe essere senz'altro la rimozione di un limite annuale
pro-capite per la quota ripartibile (limite comunque difficilissimo
da verificare visto che di norma gli utili vengono ripartiti con
molto ritardo rispetto alla stipula del contratto), tornando
cosí a quanto previsto prima del 2008.
Per quanto riguarda la quota ripartibile del residuo,
bisogna trovare un giusto equilibrio tra la quota attuale (50%),
quella precedente (intorno all'80-85%) e quella concessa da
strutture esterne (es. CPR, attestantesi intorno all'80%).
- valutare possibilità e modalità di ripartizione dei residui
di progetti europei (vedi sotto), al pari di quanto viene
fatto in altri atenei, e di nuovo nell'ottica di recuperare
competitività rispetto a strutture esterne che offrono
condizioni più favorevoli;
- definire procedure semplificate per prestazioni (forse
assimilabili alle prestazioni a tariffario) di consulenza
di piccolo importo, ad esempio prevedendo modalità
che permettano alla struttura di emttere fattura
senza la necessità della stipula di un contratto per
ogni prestazione. Vedi al riguardo
Reg. conto terzi POLIMI
Art.7 comma 6
La definizione di "attività conto terzi", nella 382/80 art.66 (articolo
tuttora valido) è in realtà molto ampia. L'articolo dice
Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro
funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca
e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti
pubblici e privati.
Si noti come ricerca sia esplicitamente inclusa, così come il
finanziamento proveniente da enti pubblici. La definizione
è ripresa integralmente in diversi regolamenti.
Lo stesso regolamento di UNIPI art.1 comma 1 e 1.bis comma 1.
usa questa definizione. Successivamente l'art.4 esclude ... i finanziamenti
finalizzati alla ricerca e collegati a finalità istituzionali...
ma questa è una scelta non imposta dalla legge.
Al contrario, il politecnico di
Milano inserisce nella categoria ogni attività (ricerca, consulenza,
didattica non istituzionale, prove di laboratorio) finanziate con
fondi pubblici e privati, ivi compresi PRIN, fondi europei,
CNR, fondazioni, ecc.; Cassino esclude solo fondi erogati direttamente
dal Ministero competente per l'Università.
Riferimenti:
- legge 370/1999
Art.4 comma 5 rimuove i limiti di ripartibilità
- Legge 382/11 luglio 1980
Art.66 regolamenta le prestazioni conto terzi
- parere corte dei conti su L.78
- Reg. conto terzi UNIPI
Art.1 e 1bis includono esplicitamente attività di ricerca e finanziatori pubblici
tra i progetti conto terzi.
- Reg. conto terzi POLIMI
Art.3 considera come conto terzi qualunque attivitá di ricerca ecc. inclusi i progetti europei
e finanziamenti di enti pubblici e privati.
Il limite individuale di ripartibilità è del 200% dello stipendio, mentre
non ci sono limiti espliciti sul progetto al netto dei prelievi fissi (circa 20%).
- GENOVA
- Reg. Conto Terzi Cassino
considera come conto terzi qualunque attivitá di ricerca ecc. esclusi i soli
finanziamenti provenienti dal ministero per l'università. Nessun limite
di ripartibilità nè individuale nè complessivo.
- Reg.Conto Terzi Politecnico Torino
Applica la definizione dell'Art.66 senza alcuna esclusione o limite di ripartibilità.
- Reg. conto terzi Bologna
Nessun limite di ripartibilità (vedi Art.5 comma 1)
Art.2 esclude dalla ripartizione contratti e convenzioni stipulati nel
prevalente interesse dell'università, ma la decisione di esclusione deve essere presa
caso per caso dai consigli di dipartimento con maggioranza dei 4/5 dei presenti.
Il regolamento è in vigore dall'inizio 2011 quindi non esiste prassi al riguardo.
Contratti europei (posted 2011-01-25)
Come argomento collegato, va studiata la distribuzione di residui,
o l'erogazione di incentivi su contratti europei.
Questi contratti sono regolati dal
Regolamento del Consiglio n.1605/2002, e vengono stipulati in
due forme:
- public procurement/tender, contratti di appalto ai sensi dell'art.88.
Questi ultimi sono a tutti gli effetti dei contratti conto terzi e ricadono
senza dubbio nello stesso regime.
- grant agreement/contratti di sovvenzione, ai sensi dell'art.108
del RC 1605/2002 (la maggioranza di contratti di ricerca sono in questa forma);
Nulla vieta, anche nella seconda forma, di considerare i contratti europei
come contratti conto terzi. Essi rientrano completamente nella definizione
di cui alla L.382/80 art.66, ripreso anche dal nostro regolamento, tanto
vero è stato necessario un comma esplicito (Art.1 comma 4)
per escluderli dall'ambito di
applicazione del regolamento in questione (scelta forse discutibile sul piano
formale, in quanto non é una libertà concessa dalla 382/80; casomai
si possono prevedere, ma nel regolamento, norme specifiche per
questa tipologia di contratti).
A supporto della legittimità, opportunità e volontà del legislatore
di compensare il personale che lavora su progetti europei vi sono tutte
le norme indicate in precedenza relative alla incentivazione es.
legge 230/2005 "Moratti" Art.1 comma 16,
legge 240/2010 "Gelmini" Art.9 fondo premialità,
d.l.165/2001" Art.24 comma 6 ;
Questo dovrebbe fornire fondamento sufficiente alla inclusione dei
progetti di ricerca europei (o simili) tra le attivitá conto terzi
e sfruttare i residui al fine di attribuire compensi e incentivazioni.
Riferimenti:
- dl.165/30 marzo 2001
art.24 comma 6
- Reg. 1605/2002
- Reg. UNIBO permette la ripartibilità nei limiti massimi di legge;
- Univ. di Genova tratta i contratti europei come attività commerciale
e come tali gli utili sono ripartiti. Il Politecnico di Milano
ridistribuisce gli utili dei progetti europei.
Incarichi esterni (posted 2011-01-25)
La L.240 lascia poco spazio decisionale, concedendo forse solo
quello per definire criteri di concessione dell'autorizzazione
quando questa è discrezionale, definizione di esempi di incompatibilità,
definizione di casi di interferenza con attività istituzionali.
Inoltre la norma prescinde dalla presenza o meno di retribuzione.
- Relazione Bernardini
- Legge 241/1990
disciplina il procedimento amministrativo imponendo termini alla amministrazione.
Art.2 comma 8 gestione silenzio dell'amministrazione.
Art.20 indica silenzio assenso per "istanza di parte per rilascio
di provvedimenti amministrativi".
- Legge 80/2005 silenzio ?
Note su documentazione (posted 2011-03-28)
Alcune note sulla documentazione delle spese.
Come detto più volte, il
dpr 917/22 dic 1986, Testo Unico Imposte Dirette
Art.51 comma 5 regola gli aspetti fiscali dei rimborsi di spese di missione, vedi Art.51 comma 5.
Tuttavia il testo non è terribilmente chiaro lasciando quindi
dei dubbi interpretativi.
In particolare:
- spese non documentabili.
Il testo nel TUIR Art.5 introduce nella stessa frase diversi concetti:
- ...
In caso
di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero.
ovvero il fatto che i rimborsi non concorrono a formare reddito;
la possibilità di rimborsare altre spese oltre vitto, alloggio,
viaggio e trasporto; e un limite per l'esenzione da documentazione.
Una successiva circolare dell'Ag.Entrate
Circ.326/E 97
al comma 2.4.1 punto 3 chiarisce ulteriormente:
- ...
rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio,
quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità
chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.
E`, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese
(ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio,
ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, etc.),
anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente
in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000 al giorno, elevato
a 50.000 per le trasferte all'estero.
Qui vengono esplicitate alcune spese rimborsabili, tra cui,
significativamente, il parcheggio.
Rimane il dubbio se è possibile non documentare, nello stesso
limite, anche spese di vitto alloggio e trasporto, caso
che sarebbe estremamente utile vista la frequenza con cui
ad esempio le ricevute non vengono emesse (bus, distributori
automatici di bibite/cibo in stazioni aeroporti e alberghi)
o sono ritirati dalle macchine (metro), e non esistono operatori
abilitati al rilascio di ricevute o attestazioni di pagamento.
- pedaggi sulla rimborsabilità dei pedaggi autostradali,la
L.417/78 Art.8
chiarisce che i pedaggi sono rimborsabili. Sperabilmente senza limite,
anche perché anche per medie percorrenze è facile superare il
limite di 15 euro.
- intestazione ricevute
la Circ.188/E del 16/7/98 Ag.Entrate
a metà di pg.12 chiarisce che non serve cointestazione delle ricevute
ma solo la compatibilità con tempi e luoghi di svolgimento della missione.
Dopo un po' di oscillazioni al riguardo, l'Ag. delle entrate con la
Circ.6/E del 3/3/2009
chiarisce le modalità di "cointestazione" della fattura
indicando che chi usufruisce del servizio può anche
essere indicato in una nota allegata alla fattura.
Non è chiaro se/quanto questo si riferisca al caso
(comune) di ricevute di ristorante condivise tra più
partecipanti, o camere condivise, biglietti di viaggio
cumulativi ma non nominativi (es. treni a tariffa
ridotta ecc.).
- spese in ambito comunale
Sempre lo stesso TUIR, art.51 comma 5, specifica
- ...
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito.
L'interpretazione sembra essere che le uniche spese che non formano
reddito sono quelle di viaggio (bus, metro, taxi) ma non quelle, per
esempio, di trasporto o uso mezzo proprio.
Rilievi MEF (posted 2011-02-14)
Quali fondi sono stati analizzati ?
- pg.6 non pertinente al problema missioni
(mancato inserimento del soggetto nel personale
associato alla ricerca);
- pg.7 mancanza attestato e/o pertinenza. In base a quale regolamento
viene richiesto attestato o pertinenza ?
- pg.7 mancano ricevuta e attestato. La ricevuta non è un problema
nel regolamento. L'attestato in base a cosa viene richiesto ?
(oltretutto poi si dice che é attestati dagli atti)
- pg.9 missione a bergamo, pernottamento milano. Verificare dettagli
(di norma è più che ragionevole sostare vicino. Errore materiale o
altro ? Raccomandare di segnare tutti i posti visitati.
Altri Link utili (posted 2011-01-25)
Parte della documentazione su leggi, regolamenti, circolari dello stato
e dei ministeri si trova tramite i siti sotto indicati.
Regolamenti di altre istituzioni (posted 2011-01-25)
Oltre ai link forniti in precedenza,
di seguito riporto, solo per riferimento, i regolamenti di altre
istituzioni pubbliche.
- Regolamento IMT lucca art.10 comma 5 ammette il rimborso del visto.
- univ. di trento
ammesso rimborso del visto di ingresso (art.6 comma 9), e la documentazione
di supporto è richiesta in forma ragionevole (art.6).
Vedi anche (art.8) la corretta gestione delle spese di iscrizione.
- politecnico di milano
distingue tra fondi propri e fondi esterni (meno restrizioni in
quest'ultimo caso). Gestione errata delle spese di iscrizione
a congresso.
- politecnico di torino
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