Commissione missioni, conto terzi, incarichi esterni
Luigi Rizzo Università di Pisa

Introduzione

In queste pagine sono contenute informazioni relative ai regolamenti di missione/incarichi esterni/contratti conto terzi/convenzioni dell'Universitá di Pisa. Il rettore ha istituito un gruppo di lavoro (di cui chi scrive fa parte) per redigere proposte di modifica dei regolamenti di cui sopra da sottoporre poi agli organi competenti. Questo provvedimento risponde alle osservazioni pervenute da più parti su precedenti proposte approvate dal CdA ma poi non emanate (vedi sotto). Chi fosse interessato a ulteriori informazioni o a fornire contributi alla discussione puó contattarmi per email/telefono
Se non altrimenti specificato, quanto riportato qui sotto riflette solo il punto di vista dello scrivente ma non il parere ufficiale della commissione

Indice

Decreto missioni estero (posted 2012-06-22)

Resoconto lavori (posted 2011-02-25)

Novità (posted 2011-03-04)

Nuovi documenti in ordine di aggiunta:
  • Bozza finale (salvo piccoli refusi) elaborata a semplice maggioranza dal gruppo di lavoro e probabilmente da sottoporre agli organi.
  • Note sulla documentazione delle spese Alcune note e riferimenti sulla documentazione delle spese
  • Bozza di lavoro regolamento missioni, con annotazioni e relazione introduttiva
  • Dossier Valditara con vari indicatori sulle Università Italiane, compresi incassi, spese, personale ecc.
  • Circolare INAF Istituto Nazionale di astrofisica, risponde a L.78 e circ.40 MEF indicando che la diaria all'estero è ancora conferita, e per il mezzo proprio viene data comunque autorizzazione ai fini assicurativi, sopprimendo solo il rimborso chilometrico e solo in casi specifici.
  • Circ. MEF n.36/2010 ribadisce che conserva efficacia l'art.9 L/417/78, per quanto riguarda la copertura assicurativa ma non è previsto rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio. INPS vedi Art 3.3 in questi casi riconosce il rimborso equivalente al costo del mezzo pubblico ordinario più economico, così garantendo il rispetto degli obiettivi di economicità affermati dal legislatore e ribaditi dalla circolare ministeriale.

Prossime riunioni (posted 2011-03-28)

  • 29 marzo riunione plenaria

Normativa di riferimento (posted 2011-02-02)

  • Regolamenti di ateneo area amministrativa contabile (comprese missioni e conto terzi).
  • Normattiva, portale leggi vigenti, istituito con il DL 200/2008
  • Legge 240/2010 "Gelmini" prevede fra l'altro incentivazioni per il personale impegnato in attività di ricerca e/o conto terzi. Chiarisce anche cosa è compreso nei limiti di spesa per missioni.
  • Circ.40/2010 min.economia pg.14 chiarisce i limiti di spesa per missioni.
  • DL.78/2010 fissa alcuni limiti su spese per missioni
  • Legge 230/2005 "Moratti" tra le norme ancora vigenti quelle su incentivazione.
  • Legge 370/1999 "Zecchino" abolizione di limiti sui compensi su conto terzi
  • Legge 382/1980 art.66 definisce attività conto terzi.
  • Legge 82/2005, CAD - Codice Amministrazione Digitale contiene direttive per l'utilizzazione di tecnologie digitali.
  • L.246/2005, art.14 comma 14-ter semplificazionenormativa abroga dal 16/12/2010 tutte le leggi precedenti il 1970 salvo qualche esclusione
  • L.445/2000, Testo unico documentazione amministrativa obbliga amministrazioni ad accettare dichiarazioni sostitutive e definisce forme alternative a quella cartacea, anche in riferimento al CAD.
    Art.43 comma 6 menziona fax o forma telematica idonea ad accertare la fonte di provenienza come "soddisfacente il requisito della forma scritta". Certo ci vorrebbe la posta certificata per garantire anche la firma ma l'art.64 del CAD consente di realizzare servizi di autenticazione in proprio (vedi sotto).
    Per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni vale art.46, per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietá vale art.47, valide se sottomesse ai sensi art.38 (che punta all'art.65 del CAD che a sua volta punta all'art.64 del CAD).
  • dpr 917/22 dic 1986, TUIR Testo Unico Imposte Dirette, regola gli aspetti fiscali dei rimborsi di spese di missione, vedi Art.51 comma 5.
  • L.836/73 Trattamento economico missione e trasferta dipendenti statali. Aggiornato da L.417/78 La parte sulle dichiarazioni ragionevolmente superata dalla L.445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive.
  • L.417/78 Art.9 sempre in vigore -- mezzo proprio sempre permesso se più conveniente economicamente
  • DPR.395/88 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90. Art.5 trattamento di missione
  • DPR.319/90 Art.8 copertura assicurativa mezzi propri (KASKO), sembra che l'ateneo sia tenuto a fornirla a tutti. Art.19 specifica diaria ed esenzioni.
  • DPR.395/88 Art.5 trattamento di missione per il pubblico impiego. Vieta indennità giornaliera intera (leggere bene)
  • DPR.319/90 Art.19 indica il trattamento di missione.
  • L.93/83 legge quadro sul pubblico impiego
  • DL.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Vedi art.12 "ombudsman"
  • codici SIOPE univ. 2007-2010, vedi codici 1550 e 2110 Anche in versione pdf

Missioni (posted 2011-01-25)

Il regolamento, in vigore dal 1999, necessita di aggiornamenti a causa del DL.78/2010 che limita alcuni tipi di spesa e, riguardo ai rimborsi forfettari, recita all'Art.6 comma 12 diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piú dovute; (non si vietano le diarie in generale ma si dice solo che quelle indicate da una particolare disposizione non sono dovute).
Altre criticità del regolamento sono elencate nel seguito:
  • non corretta definizione delle spese di iscrizione a convegni o simili. Queste non sono spese di missione ma acquisti ordinari e vanno trattati come tali. A tale proposito, vanno chiarite le procedure di rimborso di spese sostenute dal dipendente in nome e per conto dell'amministrazione.
  • eccessiva complessità delle procedure di documentazione, specie per spese di piccola entità. Il Testo Unico Imposte Dirette (TUIR), Art.51 comma 5 consente il rimborso analitico di spese fino a 15 euro al giorno (25 se all'estero) anche non documentate, mediante semplice dichiarazione dell'interessato. Il nostro regolamento concede questa opportunità solo agli autisti. Sembra opportuno, anche al fine di semplificare e ridurre il costo delle procedure di rimborso, l'estensione di questa opzione a tutto il personale.
  • ai dottorandi che usufruiscono di maggiorazione di borsa non viene concesso il rimborso di vitto e alloggio quando si recano in missione. Questa restrizione non esiste nei regolamenti istitutivi del dottorato dm30.04.99 Art.7 comma 9 e regolamento dottorato UNIPI Art.9 comma 4 e non ha motivo di essere, visto che la maggiorazione della borsa copre solo le spese di sostentamento nella sede di permanenza all'estero e non quelle per missioni effettuate durante quel periodo.

In generale, è opportuno che il regolamento contenga in modo esplicito (se non nel testo, almeno nelle note, da rendere pubbliche seguendo la prassi usata nella emanazione delle leggi, es. vedi note che accompagnano in G.U. il testo della legge "Gelmini") i riferimenti normativi applicati, e indichi chiaramente quali norme sono imposte dalla legge e quali sono frutto di scelte politiche dell'ateneo nell'ambito degli spazi concessi dalla legge. Questo serve a far chiarezza in caso di ambiguità del testo, a permettere un rapido adattamento in caso di cambiamento delle norme di legge, e a fornire una adeguato supporto e protezione a coloro (titolare di missione e responsabili delle strutture) che devono applicare il regolamento prendendosi le responsabilità di dichiarazioni e approvazioni.

Altre considerazioni:

  • la normativa fiscale non vieta o fissa limiti agli rimborsi o indennità di trasferta ma semplicemente ne regola il regime imponibile;
  • le leggi sul pubblico impiego non vietano la concessione di rimborsi o emolumenti per missione; al contrario indicano in quali casi e in quali limiti questi importi sono dovuti o meno.
  • per i alcune attività quali conto terzi o progetti europei, i costi sono rimborsati interamente (addirittura al 120% su contratti europei) su fondi di provenienza esterna. Quindi eventuali agevolazioni concesse al personale in missione su questi fondi non comportano oneri per la finanza pubblica (anzi a volte permettono di realizzare un utile);
    Ne consegue che tentativi di effettuare risparmi limitando i rimborsi o compensi per missioni effettuate su questi fondi sono inutili o addirittura dannosi (caso di progetti europei, rimborsati al 120%);
  • praticamente tutte le leggi di riforma dell'università prevedono incentivazioni e ripartizione di proventi per il personale impegnato in attività conto terzi o progetti di ricerca, es. (a partire dal più recente): Quanto sopra dovrebbe costituire ragionevole fondamento (insieme al punto precedente) al prevedere trattamenti distinti a seconda del fondo su cui i costi sono caricati.

Numerosi atenei prevedo trattamenti differenziati e con indennità nel caso di missioni effettuate su fondi esterni, ad esempio il politecnico di Milano permette, per fondi conto terzi, il riconoscimento di un compenso giornaliero (tassabile) in aggiunta al rimborso forfetario o analitico. UNIROMA prevede che possano essere usate altre modalità di rimborso a seconda della provenienza del fondo.

Regolamenti di missione atenei italiani

  • Regolamento corrente unipi
  • UNIROMA vedi Art.15 comma 4 su contratti con enti pubblici e privati
  • Roma Tor Vergata
  • POLIMI
  • Univ.Trento
  • POLITO emanato 6 dicembre 2010, quindi aggiornato con la L.78/2010
    Art.6 comma 2 prevede l'applicazione di regole specifiche per missioni su finanziamenti esterni;
    Art.6 comma 6 e 8 concedono il rimborso di spese di visto e vaccinazioni
    Art.6 comma 9 chiarisce il regime di rimborso spese minute
    Art.6 comma 10 applica in pieno l'art.51 comma5 del TUIR
    Art.7 comma 4 e in generale tutto il regolamento contempla casi eccezionali e procedure per la loro gestione.
  • SIENA emanato 2001, applica TUIR per spese non documentate, e limiti durata ecc. alla lettera
  • FIRENZE emanato 1989
  • GENOVA corretto nel 2007
  • Univ. Firenze risale al 1989
  • INFN, vedi G.U. 128 5 giugno 2007

Normativa

  • dpr 917/22 dic 1986, TUIR vedi art.51 comma 5 relativo alle spese di missione anche non documentate;
  • Circ.40/2010 min.economia a pg.14 rilassa i vincoli della L.78 per spese su fondi europei o terzi che siano finalizzate a specifiche attività.
  • parere corte dei conti su L.78 sostiene che le motivate esigenze di servizio sono prevalenti sulle restrizioni generiche espresse dalla L.78 che impedirebbero di realizzare tale servizio
  • Sul trattamento di missione per varie categorie di personale, vedi le risoluzioni del min. delle finanze es. Risoluzione del 07/07/2008 n. 284 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n.284/2008 che conferma che per tutte le categorie in questione i trattamenti di missione sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti allo stesso regime di esenzione per certe tipologie.

Documenti precedente gruppo di lavoro missioni (posted 2011-02-01)

A luglio 2010 il Cda ha approvato una proposta di regolamento che però non è stato emanato a seguito delle numerosissime proteste dei docenti (vedi, a solo titolo di documentazione, il resoconto della discussione estate 2010 e proposte puntuali di modifiche).
Riguardo a tale proposta riportiamo:
  • relazione De Simone (word) che indica alcune delle motivazioni per la formazione del precedente gruppo di lavoro.
    A parere di Rizzo, il punto sostanziale, su cui bisogna assolutamente provvedere, è che in una verifica amministrativa-contabile fatta a dic.2006/gen.2007 sono state evidenziate "mancanza di documentazione giustificativa nonchè illegittimi rimborsi" di alcune spese. Bisogna quindi analizzare nello specifico le operazioni discusse, e capire se gli errori derivano da problemi nel regolamento (quindi da correggere nel regolamento) o mancata applicazione delle norme (nel qual caso i rimedi sono diversi, ad esempio adeguata pubblicizzazione delle regole e sensibilizzazione del personale).
    Ad altri rilievi e raccomandazioni (es. l'ammontare assoluto della spesa di missione) è impossibile dar seguito visto che si tratta di rilievi senza significato se non messi nel contesto delle attività svolte e dei finanziamenti (in gran parte esterni) su cui gravano e su cui oltretutto molti costi sono completamente coperti.

  • proposta aggiornata (word) fornita da De Simone e preparata dal precedente gruppo di lavoro dopo i rilievi estivi.
    A parere di Rizzo questa versione questione recepisce, ma solo in piccola parte, i commenti fatti dai docenti. In sostanza, si elimina la necessità di alcune dichiarazioni di terzi, si ammettono le spese di visto, si elimina il vincolo sulla classe dell'albergo.
    Rimangono irrisolti numerosissimi punti quali il mancato recepimento delle leggi sulla esenzione della documentazione, il trattamento iniquo dei dottorandi, la non ammissibilità di certe spese consentite invece dalla legge, ecc.
  • commenti Rizzo su ultima versione proposta vecchio gruppo di lavoro.

  • proposta approvata dal CdA di luglio 2010
  • richiesta di modifica inviata ad agosto 2010 da oltre cento docenti ai membri del CdA
  • proposte puntuali di modifiche sottoscritte dai docenti di cui sopra. Nota -- si tratta del documento preparato ad agosto, che si riporta solo per documentazione. Ad una successiva analisi anche in queste proposte di modifica vi sono degli errori (es. sulla classificazione delle spese di iscrizione) che vanno corretti.
  • resoconto discussione agosto 2010 riportato sempre a titolo di documentazione.

Conto terzi (posted 2011-01-25)

Il regolamento conto terzi è soggetto all'Art.66 della L 382/80, e all'art.4 comma 5 l.370/1999 che lascia libertà agli atenei sulla definizione delle quote ripartibili.

Fino al 2008 UNIPI non poneva limiti alla ripartibilità dei residui, se non quelli dettati dalla presenza di un prelievo (complessivamente intorno al 15..25%) suddiviso tra ateneo, dipartimento, incentivi al personale.

Recentemente (2008) UNIPI ha ridotto i limiti di ripartibilità dei proventi riportandoli ai valori indicati nella L.382/80, ovvero max 50% dell'importo del contratto, e limite annuo pro capite pari al 30% dello stipendio annuo lordo.
Questa modifica, oltre a una immediata riduzione dell'utile per ateneo e dipartimenti (che sulla quota ripartibile prelevano a una quota aggiuntiva), ha portato a un crollo dei contratti di questo tipo e reso l'ateneo non concorrenziale rispetto ad altre entità (consorzi interuniversitari ecc.) ove i docenti possono, previo nulla osta, effettuare le stesse attività con vincoli meno stringenti.
Criticità del regolamento:

  • revisione dei limiti di ripartibilità tenendo in considerazione l'assoluta necessitá di rendere l'ateneo competitivo rispetto ad altre realtà, garantire un compenso al personale coinvolto (anche alla luce dei principi di incentivazione enunciati nelle leggi), e stimolare un uso virtuoso di parte dei residui, ad esempio per finanziare laboratori o attività interne.
    Un primo passo potrebbe essere senz'altro la rimozione di un limite annuale pro-capite per la quota ripartibile (limite comunque difficilissimo da verificare visto che di norma gli utili vengono ripartiti con molto ritardo rispetto alla stipula del contratto), tornando cosí a quanto previsto prima del 2008. Per quanto riguarda la quota ripartibile del residuo, bisogna trovare un giusto equilibrio tra la quota attuale (50%), quella precedente (intorno all'80-85%) e quella concessa da strutture esterne (es. CPR, attestantesi intorno all'80%).
  • valutare possibilità e modalità di ripartizione dei residui di progetti europei (vedi sotto), al pari di quanto viene fatto in altri atenei, e di nuovo nell'ottica di recuperare competitività rispetto a strutture esterne che offrono condizioni più favorevoli;
  • definire procedure semplificate per prestazioni (forse assimilabili alle prestazioni a tariffario) di consulenza di piccolo importo, ad esempio prevedendo modalità che permettano alla struttura di emttere fattura senza la necessità della stipula di un contratto per ogni prestazione. Vedi al riguardo Reg. conto terzi POLIMI Art.7 comma 6
La definizione di "attività conto terzi", nella 382/80 art.66 (articolo tuttora valido) è in realtà molto ampia. L'articolo dice
	Le  Universita',  purche'  non  vi  osti  lo svolgimento della loro
	funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca
	e  consulenza  stabilite  mediante  contratti  e convenzioni con enti
	pubblici  e  privati.
	
Si noti come ricerca sia esplicitamente inclusa, così come il finanziamento proveniente da enti pubblici. La definizione è ripresa integralmente in diversi regolamenti. Lo stesso regolamento di UNIPI art.1 comma 1 e 1.bis comma 1. usa questa definizione. Successivamente l'art.4 esclude ... i finanziamenti finalizzati alla ricerca e collegati a finalità istituzionali... ma questa è una scelta non imposta dalla legge.
Al contrario, il politecnico di Milano inserisce nella categoria ogni attività (ricerca, consulenza, didattica non istituzionale, prove di laboratorio) finanziate con fondi pubblici e privati, ivi compresi PRIN, fondi europei, CNR, fondazioni, ecc.; Cassino esclude solo fondi erogati direttamente dal Ministero competente per l'Università.

Riferimenti:

  • legge 370/1999 Art.4 comma 5 rimuove i limiti di ripartibilità
  • Legge 382/11 luglio 1980 Art.66 regolamenta le prestazioni conto terzi
  • parere corte dei conti su L.78
  • Reg. conto terzi UNIPI Art.1 e 1bis includono esplicitamente attività di ricerca e finanziatori pubblici tra i progetti conto terzi.
  • Reg. conto terzi POLIMI Art.3 considera come conto terzi qualunque attivitá di ricerca ecc. inclusi i progetti europei e finanziamenti di enti pubblici e privati. Il limite individuale di ripartibilità è del 200% dello stipendio, mentre non ci sono limiti espliciti sul progetto al netto dei prelievi fissi (circa 20%).
  • GENOVA
  • Reg. Conto Terzi Cassino considera come conto terzi qualunque attivitá di ricerca ecc. esclusi i soli finanziamenti provenienti dal ministero per l'università. Nessun limite di ripartibilità nè individuale nè complessivo.
  • Reg.Conto Terzi Politecnico Torino Applica la definizione dell'Art.66 senza alcuna esclusione o limite di ripartibilità.
  • Reg. conto terzi Bologna Nessun limite di ripartibilità (vedi Art.5 comma 1) Art.2 esclude dalla ripartizione contratti e convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'università, ma la decisione di esclusione deve essere presa caso per caso dai consigli di dipartimento con maggioranza dei 4/5 dei presenti.
    Il regolamento è in vigore dall'inizio 2011 quindi non esiste prassi al riguardo.

Contratti europei (posted 2011-01-25)

Come argomento collegato, va studiata la distribuzione di residui, o l'erogazione di incentivi su contratti europei.
Questi contratti sono regolati dal Regolamento del Consiglio n.1605/2002, e vengono stipulati in due forme:
  • public procurement/tender, contratti di appalto ai sensi dell'art.88. Questi ultimi sono a tutti gli effetti dei contratti conto terzi e ricadono senza dubbio nello stesso regime.
  • grant agreement/contratti di sovvenzione, ai sensi dell'art.108 del RC 1605/2002 (la maggioranza di contratti di ricerca sono in questa forma);
Nulla vieta, anche nella seconda forma, di considerare i contratti europei come contratti conto terzi. Essi rientrano completamente nella definizione di cui alla L.382/80 art.66, ripreso anche dal nostro regolamento, tanto vero è stato necessario un comma esplicito (Art.1 comma 4) per escluderli dall'ambito di applicazione del regolamento in questione (scelta forse discutibile sul piano formale, in quanto non é una libertà concessa dalla 382/80; casomai si possono prevedere, ma nel regolamento, norme specifiche per questa tipologia di contratti).
A supporto della legittimità, opportunità e volontà del legislatore di compensare il personale che lavora su progetti europei vi sono tutte le norme indicate in precedenza relative alla incentivazione es. legge 230/2005 "Moratti" Art.1 comma 16, legge 240/2010 "Gelmini" Art.9 fondo premialità, d.l.165/2001" Art.24 comma 6 ;
Questo dovrebbe fornire fondamento sufficiente alla inclusione dei progetti di ricerca europei (o simili) tra le attivitá conto terzi e sfruttare i residui al fine di attribuire compensi e incentivazioni.

Riferimenti:

  • dl.165/30 marzo 2001 art.24 comma 6
  • Reg. 1605/2002
  • Reg. UNIBO permette la ripartibilità nei limiti massimi di legge;
  • Univ. di Genova tratta i contratti europei come attività commerciale e come tali gli utili sono ripartiti. Il Politecnico di Milano ridistribuisce gli utili dei progetti europei.

Incarichi esterni (posted 2011-01-25)

La L.240 lascia poco spazio decisionale, concedendo forse solo quello per definire criteri di concessione dell'autorizzazione quando questa è discrezionale, definizione di esempi di incompatibilità, definizione di casi di interferenza con attività istituzionali. Inoltre la norma prescinde dalla presenza o meno di retribuzione.

  • Relazione Bernardini
  • Legge 241/1990 disciplina il procedimento amministrativo imponendo termini alla amministrazione. Art.2 comma 8 gestione silenzio dell'amministrazione. Art.20 indica silenzio assenso per "istanza di parte per rilascio di provvedimenti amministrativi".
  • Legge 80/2005 silenzio ?

Note su documentazione (posted 2011-03-28)

Alcune note sulla documentazione delle spese. Come detto più volte, il dpr 917/22 dic 1986, Testo Unico Imposte Dirette Art.51 comma 5 regola gli aspetti fiscali dei rimborsi di spese di missione, vedi Art.51 comma 5. Tuttavia il testo non è terribilmente chiaro lasciando quindi dei dubbi interpretativi. In particolare:
  • spese non documentabili.
    Il testo nel TUIR Art.5 introduce nella stessa frase diversi concetti:
    • ...
      In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
    ovvero il fatto che i rimborsi non concorrono a formare reddito; la possibilità di rimborsare altre spese oltre vitto, alloggio, viaggio e trasporto; e un limite per l'esenzione da documentazione.
    Una successiva circolare dell'Ag.Entrate Circ.326/E 97 al comma 2.4.1 punto 3 chiarisce ulteriormente:
    • ...
      rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. E`, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, etc.), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000 al giorno, elevato a 50.000 per le trasferte all'estero.
    Qui vengono esplicitate alcune spese rimborsabili, tra cui, significativamente, il parcheggio.
    Rimane il dubbio se è possibile non documentare, nello stesso limite, anche spese di vitto alloggio e trasporto, caso che sarebbe estremamente utile vista la frequenza con cui ad esempio le ricevute non vengono emesse (bus, distributori automatici di bibite/cibo in stazioni aeroporti e alberghi) o sono ritirati dalle macchine (metro), e non esistono operatori abilitati al rilascio di ricevute o attestazioni di pagamento.
  • pedaggi sulla rimborsabilità dei pedaggi autostradali,la L.417/78 Art.8 chiarisce che i pedaggi sono rimborsabili. Sperabilmente senza limite, anche perché anche per medie percorrenze è facile superare il limite di 15 euro.
  • intestazione ricevute la Circ.188/E del 16/7/98 Ag.Entrate a metà di pg.12 chiarisce che non serve cointestazione delle ricevute ma solo la compatibilità con tempi e luoghi di svolgimento della missione.
    Dopo un po' di oscillazioni al riguardo, l'Ag. delle entrate con la Circ.6/E del 3/3/2009 chiarisce le modalità di "cointestazione" della fattura indicando che chi usufruisce del servizio può anche essere indicato in una nota allegata alla fattura. Non è chiaro se/quanto questo si riferisca al caso (comune) di ricevute di ristorante condivise tra più partecipanti, o camere condivise, biglietti di viaggio cumulativi ma non nominativi (es. treni a tariffa ridotta ecc.).
  • spese in ambito comunale Sempre lo stesso TUIR, art.51 comma 5, specifica
    • ...
      Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
    L'interpretazione sembra essere che le uniche spese che non formano reddito sono quelle di viaggio (bus, metro, taxi) ma non quelle, per esempio, di trasporto o uso mezzo proprio.

Rilievi MEF (posted 2011-02-14)

Quali fondi sono stati analizzati ?
  • pg.6 non pertinente al problema missioni (mancato inserimento del soggetto nel personale associato alla ricerca);
  • pg.7 mancanza attestato e/o pertinenza. In base a quale regolamento viene richiesto attestato o pertinenza ?
  • pg.7 mancano ricevuta e attestato. La ricevuta non è un problema nel regolamento. L'attestato in base a cosa viene richiesto ? (oltretutto poi si dice che é attestati dagli atti)
  • pg.9 missione a bergamo, pernottamento milano. Verificare dettagli (di norma è più che ragionevole sostare vicino. Errore materiale o altro ? Raccomandare di segnare tutti i posti visitati.

Altri Link utili (posted 2011-01-25)

Parte della documentazione su leggi, regolamenti, circolari dello stato e dei ministeri si trova tramite i siti sotto indicati.

Regolamenti di altre istituzioni (posted 2011-01-25)

Oltre ai link forniti in precedenza, di seguito riporto, solo per riferimento, i regolamenti di altre istituzioni pubbliche.
  • Regolamento IMT lucca art.10 comma 5 ammette il rimborso del visto.
  • univ. di trento ammesso rimborso del visto di ingresso (art.6 comma 9), e la documentazione di supporto è richiesta in forma ragionevole (art.6).
    Vedi anche (art.8) la corretta gestione delle spese di iscrizione.

  • politecnico di milano distingue tra fondi propri e fondi esterni (meno restrizioni in quest'ultimo caso). Gestione errata delle spese di iscrizione a congresso.
  • politecnico di torino