Allegato a Circ. n. 188/E-III-6-101224 del 16 luglio 1998 Paragrafo 5 Reddito di lavoro dipendente 1. I biglietti anonimi documentano le spese di viaggio D. Nel caso di rimborso spese a piè di lista possono ritenersi documenti validi quali giustificativi di spese deducibili per azienda gli scontrini fiscali non integrati con quanto richiesto dal regolamento emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma 147, della legge n. 548/97 (cosiddetto scontrino parlante), qualora sia di immediata evidenza il loro collegamento con la trasferta (luogo della trasferta coincidente con il luogo di sostenimento della spesa, ecc.)? R. Si conferma che, come chiarito al paragrafo 2.4.1. della circolare n. 326/E le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici possono essere documentate attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi. Anche ai fini della documentazione delle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio e quelle rimborsabili in esenzione d'imposta fino ad un importo massimo giornaliero di lire 30.000, non è necessaria l'intestazione al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte, stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa. 2. Beni e servizi ceduti ai dipendenti D. Il nuovo comma 3, dell'art. 48, subito dopo l'indicazione dei criteri di determinazione del valore dei generi in natura prodotti dall'azienda, stabilisce che "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a L. 500 mila". Questa norma deve essere letta nel senso che la suddetta franchigia vale per tutte le tipologie di benefit o nel senso che vale solo per i beni e servizi prodotti direttamente dall'impresa/datore di lavoro? R. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Tuir, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se per l'intero periodo d'imposta non è superiore a L. 500 mila. Se supera tale importo concorre interamente a formare reddito. Come chiarito nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, al paragrafo 2.3.1, tale previsione costituisce un principio di carattere generale applicabile anche ai beni e servizi specificati nel successivo comma 4. Resta confermato, dunque, che il limite in questione trova applicazione non soltanto per i prodotti dell'azienda ceduti al dipendente, ma più in generale per tutti i compensi in natura forniti al dipendente e ai suoi familiari. 3. Addizionale Irpef non compensabile per i non titolari di conto fiscale D. Nella circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, si fa riferimento, in relazione all'applicabilità delle ritenute, alla possibilità che un accordo tra sostituto d'imposta e sostituito possa concorrere all'applicazione di un'aliquota Irpef più elevata per non rendere necessario il conguaglio di fine anno. Tale possibilità potrebbe di fatto neutralizzare gli effetti dell'applicazione dell'addizionale Irpef, considerando che questa, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 44/97 e come evidenziato dalla circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, si rende applicabile solo in sede di conguaglio. In sostanza è possibile frazionare in più mesi l'addizionale stessa procedendo poi, dal punto di vista finanziario, alla compensazione delle somme dovute dal lavoratore dipendente al momento del conguaglio, in quanto in posizione creditoria ai fini Irpef e debitoria ai fini dell'addizionale? R. L'applicazione da parte del sostituto, su richiesta del sostituito, nel corso dell'anno, di una ritenuta più elevata di quella derivante dal ragguaglio degli scaglioni di reddito al periodo di paga è stata presa in considerazione nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, al fine di venire incontro alle esigenze di quanti desiderano evitare un conguaglio troppo elevato alla fine del periodo d'imposta. D'altronde non vi è motivo di vietare comportamenti che, senza recare danno all'erario, sono più agevoli per gli interessati. Va precisato, tuttavia, che tale sistema non può essere utilizzato con riferimento all'addizionale regionale all'Irpef, almeno per quanto riguarda l'anticipo di versamento. E' opportuno ricordare, infatti, che tale addizionale è dovuta soltanto se una volta calcolata l'Irpef lorda e detratte tutte le detrazioni spettanti, nonché i crediti d'imposta sui dividendi e sui crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, residua ancora un'Irpef dovuta. Pertanto il versamento anticipato dell'addizionale regionale nei diversi periodi di paga potrebbe far sì che si trovino ad aver versato detta addizionale soggetti che, invece, non sono tenuti. In questo caso sarebbe necessario presentare l'istanza di rimborso dell'importo versato indebitamente alla regione competente, con comprensibile disagio per gli interessati (si ricorda, infatti, che l'addizionale, per i soggetti che non sono titolari di conto fiscale, non è compensabile). 4. Categorie di dipendenti D. Quando la norma si riferisce a "Categorie di dipendenti", si deve necessariamente fare riferimento alle categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai, ecc.) ovvero la categoria omogenea può individuarsi anche all'interno della singola azienda? (Es. Tutti i dipendenti dello stabilimento ovvero tutti gli operai del turno di notte). R. La circolare n. 326/E del 1997 ha già chiarito che l'espressione "categorie di dipendenti", utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì "a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica)". Anche l'esempio proposto nel quesito, cioè "tutti gli operai del turno di notte" è idoneo a individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sufficiente ad impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. 5. Incentivi all'esodo D. Il nuovo comma 4-bis dell'art. 17 del TUIR, dispone la tassazione con aliquota pari alla metà di quella applicabile per la tassazione del TFR per le somme corrisposte, a seguito di incentivo all'esodo a lavoratori di età superiore ai 50 o 55 anni a seconda se donne o uomini. Tale normativa risulta applicabile anche agli incentivi all'esodo concordati nel corso del 1997 per i quali la materiale corresponsione dell'indennità avverrà nel corso del 1998? R. Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina prevista per la tassazione delle somme aggiuntive concesse per incentivi all'esodo dei dipendenti è irrilevante la data in cui è stato concordato l'esodo poiché assume valore soltanto il momento in cui sorge il diritto alla percezione delle somme. Pertanto, benché concordati eventualmente nel 1997, fruiscono della disciplina di favore tutte le somme aggiuntive corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a dire nel confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi, dal 1° gennaio 1998. Resta fermo, invece, che eventuali somme aggiuntive relative alla cessazione di rapporti che decorrono antecedentemente alla predetta data del 1° gennaio 1998, ad esempio per soggetti che erano in costanza di servizio soltanto fino al 30 dicembre 1997 e il cui diritto alla percezione è sorto entro il 31 dicembre 1997, sono da assoggettare a tassazione in base alla disciplina vigente nel 1997, anche se corrisposte nel corso del 1998. 6. Aliquota applicabile ai fini della tassazione del TFR D. Quale aliquota va applicata ai fini della tassazione del TFR per dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro al 31 dicembre 1997? R. La circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998, ha precisato che "coerentemente con quanto già chiarito in analoghe occasioni (ad esempio, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 a proposito della nuova disciplina delle somme concesse per incentivi all'esodo) le nuove disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito, alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché per le altre indennità corrisposte a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi, dal 1° gennaio 1998". Resta fermo, invece, che eventuali indennità relative alla cessazione di rapporti che decorrono antecedentemente alla predetta data del 1° gennaio 1998, ad esempio per soggetti che erano in costanza di servizio soltanto fino al 30 dicembre 1997 e il cui diritto alla percezione è sorto entro il 31 dicembre 1997, sono da assoggettare a tassazione con le aliquote in vigore nel 1997 e hanno diritto alla riduzione di lire 500.000, anche se corrisposte nel corso 1998. 7. L'autorizzazione preventiva del datore di lavoro non è necessaria per il compimento delle trasferte all'estero D. Nel punto 2.4.1. della circolare n. 326/E il Ministero ha chiarito, nell'intento di semplificare gli obblighi formali a carico del contribuente, che al fine di consentire l'esclusione dell'indennità chilometrica dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza ed al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. Nell'ottica del medesimo spirito di semplificazione, si può ritenere esteso tale esonero anche alle autorizzazioni rilasciate in via generale per il compimento delle trasferte? R. Come chiarito nella circolare n. 326/E del 1997, tutte le interpretazioni, le risoluzioni e le circolari riguardanti i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati non richiamate nel corpo della circolare stessa sono revocate. Pertanto, poiché in nessun paragrafo della citata circolare n. 326/E è imposta la predisposizione di un'autorizzazione preventiva alla trasferta, ne consegue che tale documento non è più richiesto ad alcun fine e che la trasferta e le spese ad essa collegate devono risultare dalla normale documentazione conservata dal datore di lavoro. Infatti, si è ritenuto che l'obbligo in questione costituisse un adempimento che complicava la gestione dell'azienda senza assicurare all'Amministrazione finanziaria garanzie in merito all'inerenza della spesa, superiori a quelle fornite dalla ordinaria documentazione relativa alle spese stesse. 8. Irretroattività della nuova formulazione dell'art. 48, comma 2, del Tuir D. La circolare n. 326/E chiarisce, al punto 2.2.3., che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi sono compresi le convenzioni con ristoranti. Tale interpretazione deve ritenersi valida anche per i periodi d'imposta anteriore al 1998, oppure deve avere effetto solo a partire dal 1° gennaio 1998? R. La nuova formulazione dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del Tuir ha consentito di ritenere le convenzioni con i ristoranti comprese tra le somministrazioni di vitto e quelle in mense aziendali, poiché la disposizione ora contiene una espressa precisazione e cioè che può trattarsi anche di somministrazioni "gestite da terzi". Poiché la nuova disciplina dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998 (cfr. quanto chiarito nel paragrafo 9 della circolare n. 326/E del 1997) il nuovo regime non può ritenersi applicabile anche per i periodi d'imposta anteriore al 1998. Per il 1997 restano confermati i chiarimenti forniti a tal proposito nella circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, punto 1.1. 9. Rimborsi spese misti per i dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa D. L'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, dispone che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (limite elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero). Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 chiariscono che il limite di deducibilità di cui sopra si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista, rimanendo quindi esclusi i casi di rimborso forfetario e misto. Poiché l'attuale formulazione dell'art. 48, comma 5, del Tuir identifica una nuova ipotesi di rimborso misto di contenuto simile a quella di rimborso analitico (rimborso delle spese di vitto e alloggio e corresponsione di una indennità di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero), l'interpretazione data dal Ministero delle suddette istruzioni può essere estesa "per analogia" alla nuova ipotesi di rimborso misto? R. La nuova disciplina dei rimborsi misti delle spese sostenute in occasione delle trasferte fuori del territorio comunale dove il dipendente ha la sede di lavoro, contenuta nell'articolo 48, comma 5, del Tuir, benché di contenuto simile a quella fissata nello stesso articolo per il rimborso analitico, non consente di estendere "per analogia" alle ipotesi di rimborso misto quanto stabilito nell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir a proposito dei limiti di deducibilità da parte dell'imprenditore dei rimborsi analitici delle spese per le trasferte fuori del territorio comunale dei dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'interpretazione proposta "per analogia" sarebbe, infatti, sfavorevole al contribuente e, come tale, non consentita. Si ricorda, infatti, che non esiste una disposizione di legge, se non per quanto riguarda i fabbricati, che stabilisca che è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa soltanto ciò che costituisce reddito per il dipendente. Pertanto, è necessario tenere distinta la disciplina contenuta nell'art. 48, commi 5 e 6, del Tuir, fissata per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, da quella stabilita a proposito della determinazione del reddito d'impresa.