Regolamento incarichi esterni Avv. Sandra Bernardini La Legge 240/2010, all'art. 6, commi da 9 a 12, ha completamente riscritto il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari, sia a tempo pieno che a tempo definito, abrogando l'articolo 11 del dpr 382/1980 e, parzialmente, l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 (per i professori e ricercatori). Si tratta di una sostanziale liberalizzazione che sarà vigente a partire dal 29 gennaio prossimo senza che  siano necessari decreti attuativi (ad eccezione dell'esercizio di attività commerciale mediante spin off e start up). Le novità:   articolo 6, comma 9 <>   Niente di nuovo rispetto alla previgente disciplina, eccettuata la delega ad adottare un regolamento ministeriale che fissi i criteri per le discipline di ateneo in materia di spin off e start up. Sarà consentito, una volta attuata la delega,  anche l'esercizio del commercio e dell'industria (nei limiti previsti).   Articolo 6, comma 10 <>   Si tratta di una norma di liberalizzazione degli incarichi esterni. Il primo periodo consente lo svolgimento senza autorizzazione di una serie di attività ben oltre gli stretti limiti previsti dal comma 6 dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. In sostanza è consentita qualsiasi attività di consulenza, mentre la didattica deve essere connotata dal requisito della occasionalità. Il secondo periodo prevede delle attività soggette ad autorizzazione del Rettore (il nostro regolamento prevede l'autorizzazione finale del preside) con un controllo discrezionale sul possibile conflitto di interessi. Lo spazio regolamentare dell'ateneo pare limitato a questo secondo periodo che, peraltro, lascia molti dubbi interpretativi (ad esempio es. si possono autorizzare gli incarichi istitutzionali e gestionali in enti privati "senza scopo di lucro" ma nulla si dice sugli incarichi gestionali in quelli a scopo di lucro, come ad esempio le banche spa).   Articolo 6 comma 11  << I professori e i ricercatori a  tempo  pieno  possono  svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,  sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di  ripartizione  tra  i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato,  dei  relativi  oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma  7.  Per un periodo complessivamente non superiore  a  cinque  anni  l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che  provvede alla  corresponsione  degli   oneri   stipendiali.   In   tal   caso, l'interessato esercita il diritto  di  elettorato  attivo  e  passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione  delle  attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,  l'apporto dell'interessato e' ripartito  in  proporzione  alla  durata  e  alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge, sono  stabiliti  i  criteri  per  l'attivazione delle convenzioni>>   La disposizione introduce un istituto flessibile di distacco, anche parziale, per i professori e i ricercatori universitari e non è rilevante ai fini delle incompatibilità.   Articolo 6 comma 12 << I professori e i ricercatori a tempo definito possono  svolgere attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di interesse rispetto  all'ateneo  di  appartenenza.  La  condizione  di professore a tempo  definito  e'  incompatibile  con  l'esercizio  di cariche accademiche. Gli statuti di  ateneo  disciplinano  il  regime della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere  attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di  ricerca  esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta  la  compatibilita'  con l'adempimento degli obblighi istituzionali.  In  tal  caso,  ai  fini della valutazione delle attivita' di ricerca  e  delle  politiche  di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'  considerato in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'  dell'impegno  reso nell'ateneo di appartenenza>> Nessuna novità rispetto al passato eccetto l'espresso divieto per il personale a tempo definito di esercitare la libera professione in conflitto di interesso con l'ateneo (per esempio avvocati che patrocinano contro l'università). Per il resto viene ribadita la incompatibilità tra tempo definito e cariche accademiche Considerazioni  Dal 29 gennaio 2011, entrata in vigore della L 240/2010, il regolamento di ateneo sugli incarichi esterni è superato dalla legge: Quanto al contenuto:  in considerazione della liberalizzazione operata dal comma 10; Quanto alla procedura: (per le sole attività ancora soggette ad autorizzaizone) perchè prevede l'autorizzazione finale del Preside, in difformità da quanto previsto dalla legge che prevede quella del Rettore.