Scheda principali problematiche relative al Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione dott.ssa Maria Donata Caputo Dall'entrata in vigore del nuovo regolamento ad oggi si sono poste le seguenti problematiche 1) ART. 1 c.2 Individua chi può partecipare alle prestazioni a) Occorre inserire la figura del Ricercatore a tempo determinato b)Analizzare alla luce della legge 240/2010 (Gelmini) art 18 c.5 e 6 chi può partecipare ai gruppi di ricerca nel caso in cui il contratto c/terzi o convenzione abbia come oggetto una "ricerca" L'interrogativo è se sono ammessi a partecipare personale con contratto di lavoro autonomo (co.co.co.) e personale a tempo determinato. c) Per le figure dei dottorandi assegnasti di ricerca occorre definire le modalità di conferimento dell'incarico oggetto del regolamento c/terzi e convenzioni in quanto si sono avuti notevoli problemi nella liquidazione del compenso nell'ipotesi di contratto in collaborazione, in quanto al compenso non può essere applicata la normativa previdenziale della borsa. 2) ART 4 Rendicontazione della prestazione a)...."In ogni caso i soggetti predetti possono essere compensati per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente regolamento fino ad una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva lordo dipendente" Il personale sia docente che tecnico amministrativo ritiene tale limite troppo basso. b) ...."La somma così erogata a tali soggetti non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni al netto dell'IVA" La norma implica che la somma dei compensi destinati al personale tecnico amministrativo ed al personale docente ai CEL.....(utile) non può essere superiore al 50% dell'importo del contratto al netto dell'IVA. Vi sono state lamentele da parte di molte strutture che ritengono tale limite troppo basso nel caso di contratto o convenzione dove la prestazione richiede prevalente utilizzo di capitale umano ad esempio il CLI ha contratti di insegnamento della lingua straniera o di traduzioni è chiaro che vi sono irrisori costi per utilizzo di macchine o attrezzature e con questo limite non si riesce a ricompensare il personale che effettivamente ha svolto la prestazione (CEL, personale docente e personale tecnico amministrativo). c) al c. 5 è previsto come remunerare l'attività svolta dal personale tecnico amministrativo sia in lavoro ordinario che straordinario.Il personale tecnico amministrativo ritiene che le percentuali destinate al fondo del bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico amministrativo per la produttività collettiva.... sia troppo alta. d) al c. 5 è previsto che per l'amministrazione centrale con criteri stabiliti dal C.d.A. venga ripartito il 30% al personale tecnico amministrativo che non ha partecipato direttamente alla prestazione Tale delibera non vi è mai stata e dunque sono accantonate per la ripartizione fra il personale tecnico amministrativo dell'amministrazione centrale le quote derivanti dai contratti e convenzione dell'amministrazione centrale. 3) Occorre valutare la possibilità di costituire un Fondo per la premialità di professori e ricercatori integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi legge 240/2010 (Gelmini) Art. 9 "Fondo per la premialità"