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Bozza di lavoro commissione missioni (1 marzo 2011)
Testo della relazione introduttiva presentata
alla riunione del 1' marzo 2011
Questo documento rappresenta una bozza del gruppo che lavora sul
regolamento di missione. Il suo contenuto NON RAPPRESENTA LA
POSIZIONE DEFINITIVA DEL GRUPPO DI LAVORO O DELL'ATENEO ma va inteso
come una elencazione di punti di discussione e possibili soluzioni,
anche alternative, e non definitive. Il testo è stato discusso
nelle riunioni del 21 e 25 febbraio e rivisto dal responsabile
dell'uff.legale. Siamo in attesa di commenti scritti degli altri
componenti del gruppo di lavoro, che verranno integrati non
appena ricevuti.
L'obiettivo è di arrivare a proporre agli organi
(Senato, CdA) una formulazione:
- compatibile con la legislazione e ricca di riferimenti
alla normativa e giurisprudenza applicabile (con link,
ove possibile, alla documentazione corrente su www.normattiva.it o
altri siti istituzionali);
- che lasci agli organi libertà sulla scelta
delle politiche da adottare, mediante semplici modifiche
al testo di singoli articoli o commi, senza dover sovvertire
l'impianto del regolamento.
Inevitabilmente, alcuni termini (es.
missione, trasferta, titolare, personale, incarico, trattamento
economico, rimborso, istituzionale, ecc.)
trasportano o richiamano significati ambigui e
non universalmente condivisi. Purtroppo in assenza di specifiche
definizioni di legge questa ambiguità è inevitabile.
Nel testo si è evitato per quanto possibile di usare termini
che possano essere fonte di confusione.
Per i termini esplicitamente definiti in questo regolamento,
la definizione
fornita nell'Articolo 2 è prevalente su qualunque altra interpretazione.
Il documento è strutturato in quattro parti:
- la prima (art.1 e 2) contiene ambito di applicazione,
norme generali e definizioni.
- la seconda (art.3-4-5) definisce il processo di richiesta, autorizzazione
e rimborso, e le norme relative alla documentazione.
(alternativamente l'art.5, liquidazione, potrebbe essere
spostato dopo la descrizione delle tipologie di spesa).
- la terza (art.6-7-8-9) dettaglia le varie tipologie di spese
e di rimborso.
- la quarta e ultima parte (art.10-11) contiene norme transitorie e finali,
seguita da due allegati che dettagliano la modulistica.
La stesura del testo è fatta in modo da implementare le
scelte politiche semplicemente operando sulla
prima parte per le norme generali e
terza parte per indicazioni specifiche su limiti di
spesa e voci ammesse o meno al rimborso. In questo modo
anche modifiche successive non richiedono variazioni
all'impianto del regolamento.
Per quanto possibile, per ogni comma sono riportati
riferimenti legislativi rilevanti e in alcuni casi anche circolari,
o risoluzioni ministeriali, della corte dei conti o comunque
di organi della amministrazione centrale dello stato,
atti a fornire chiarimenti interpretativi.
Legenda
- il testo in verde contiene note esplicative e commenti, che non
fanno parte del regolamento ma sono utili ai fini della sua
discussione. Nel testo definitivo essi verranno rimossi o
riportati come note aggiuntive.
- il testo in blu riportano parti che possono o meno entrare a
far parte del testo del regolamento; non ne modificano il contenuto
ma possono essere utili ad evitare ambiguità interpretative.
- il testo in in rosso indica parti ancora non specificate
oppure oggetto di discussione o sottoposte come opzioni alternative
al vaglio degli organi.
Ulteriore documentazione si trova qui
Articolo 1 - Ambito di applicazione e norme generali
In questo articolo sono definiti ambito di applicazione
e le norme generali che valgono per tutti gli articoli
successivi.
Metterli all'inizio evita ripetizioni e ambiguità.
- Il presente regolamento disciplina, ai sensi
dell'articolo XXX del Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
le modalità di svolgimento e trattamento economico
delle missioni come definite all'articolo 2 comma 2 del presente
regolamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 3.
Verificare che il contenuto del reg.per l'amm.ne
non sia diverso da quanto qui specificato.
- Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento le spese ordinarie, quali quelle definite
a titolo esemplificativo
all'articolo 2 comma 7, per le quali valgono le normali procedure per
acquisto di beni e servizi.
- Se non altrimenti specificato, le casistiche indicate nel
presente regolamento sono solo esemplificative e non tassative.
- Tutte le certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
richieste nel presente regolamento possono essere fornite dai soggetti
anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto notorio.
Fanno eccezione i casi in cui per legge sia obbligatorio
produrre la documentazione in originale o copia conforme.
La norma di riferimento per le dichiarazioni è la
Legge 445/2000 Art.46,47,19.
Si notino Art.19 (validità estesa anche
a documenti fiscali), Art.38 (forma di trasmissione, che rimanda
alla legge "CAD" di cui al comma successivo),
Art.76 (sanzioni per false dichiarazioni),
Art.74 (rifiuto di accettare dichiarazioni sostitutive
costituisce violazione dei doveri di ufficio)
- Per tutte i documenti e comunicazioni, comprese quelle per cui
è richiesta la "forma scritta",
è consentito e raccomandato l'uso e la trasmissione in forma elettronica,
nelle forme previste dalla
Legge 82/2005 "CAD" e successive modificazioni.
Il "requisito di forma scritta" non si riferisce alla forma
cartacea ma alle proprietà (tipicamente non alterabilità del contenuto)
che il documento deve avere. In caso di documento firmato,
si implica solitamente anche la possibilità di identificazione
del firmatario.\
Il CAD norma l'informazione digitale. Art.65 comma 1 e 2,
Art.64 comma 2 specificano un ampio insieme di modalità di
trasmissione e idenfiticazione, che comprende anche PEC,
credenziali di ateneo, fax e simili forme di "firma debole".
Si noti al proposito che la
Circ. 3 sett. 2010, n. 12, GU 253/28 ott. 2010 del Ministero dell'innovazione precisa che,
per informazioni anche più critiche come le domande di concorso,
siano ammissibili e raccomandabili tali forme di presentazione.
- In casi eccezionali
(ad esempio scioperi, eventi meteorologici, incidenti,
ritardi, malattia o altri eventi non prevedibili), le autorizzazioni
preventive richieste dal presente regolamento possono essere
concesse o modificate a posteriori da chi ha concesso
l'autorizzazione stessa.
- In caso di dubbi sull'applicazione del presente regolamento,
il responsabile della struttura, su richiesta degli interessati,
inoltra richiesta di parere all'ufficio competente (Area
Istituzionale) che è tenuto a rispondere in forma scritta entro
i trenta giorni successivi. I pareri rilasciati sono pubblicati
sul sito web di ateneo.
- La decisione su ogni contestazione sull'interpretazione delle
norme del presente regolamento è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Questo comma va analizzato dagli organi.
La sua inclusione o esclusione, anche parziale,
non inficia in alcun modo l'impianto del regolamento.
Il comma suggerisce nella prima parte una procedura
di risoluzione di dubbi interpretativi, e nella seconda
una procedura per la costruzione di una "giurisprudenza"
che, anche se non vincolante, dovrebbe contribuire alla riduzione
dei casi dubbi che inevitabilmente rimarranno o si creeranno nel
tempo.\
Una parte della commissione ritiene non necessario questo comma
in quanto la normale
gerarchia è perfettamente in grado di assolvere alla funzione
di risoluzione delle controversie e senza dover individuare
una figura specifica.\
Chi è a favore dell'inclusione ritiene che l'esistenza di un
soggetto terzo che possa fornire interpretazioni "autentiche" del
regolamento senza condizionamenti, contribuisca a una più attenta
e uniforme applicazione dello stesso da parte dei soggetti e dei
centri di spesa, anche in considerazione della difficoltà
di individuare chiari rapporti gerarchici all'interno dell'Ateneo,
p.es. tra personale docente e pers.TA e dirigenti.
Inoltre si veda la
DL.165/2001 Art.12
sulla presenza di uffici per la gestione
del contenzioso del lavoro (anche se a onor del vero sembra
riferirsi a contenziosi con l'esterno)
Articolo 2 - Definizioni
Le definizioni in questo articolo sono prevalenti su
ogni altro significato o interpretazione che si possa attribuire
ai termini qui definiti.
Ai fini del presente regolamento si intende:
- per "Ateneo": l'Università di Pisa o una sua struttura
didattica, di ricerca o di servizio.
- per "missione": lo svolgimento di una attività
al di fuori della loro normale sede di servizio
da parte dei soggetti di cui al successivo comma 3.
L'attività deve essere conforme ai fini propri dell'Ateneo,
e svolta in nome e per conto dell'Ateneo o nell'ambito di contratti e
convenzioni stipulati con l'Ateneo.
l'attività è normalmente chiamata missione o trasferta.
Ai fini della definizione della attività
la legislazione non fissa limiti precisi sulla durata minima
o sul luogo di effettuazione. Esistono invece differenze
per quanto riguarda le forme di rimborso a seconda di durata,
luogo e soggetto che esegue l'attività, come indicato nel seguito.
- per "soggetto": chiunque possa essere incaricato dall'Ateneo
di svolgere una missione per conto dello stesso.
Il soggetto deve appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
- dipendenti dell'Ateneo;
- titolari di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di
collaborazione erogati dall'Ateneo;
qui il rapporto formalizzato consiste nel contratto o
nel conferimento della borsa o assegno
- studenti dei corsi di studio, specializzazione, dottorato,
perfezionamento, master, formazione avanzata, o comunque denominati,
erogati dall'Ateneo il rapporto è costituito dalla
iscrizione al corso di studio o dalla inclusione esplicita in
progetti di ricerca, spesso richiesta dalle regole
dell'ente finanziatore.
- collaboratori inseriti, anche a titolo gratuito, in programmi di
ricerca dell'Ateneo; docenti di corsi o seminari erogati, anche a
titolo gratuito, nell'ambito di un rapporto formalizzato con
l'Ateneo.
qui il rapporto formalizzato deve essere stipulato
preventivamente, es. mediante lettera di conferimento di
incarico o di inclusione nell'elenco dei partecipanti alla ricerca.
- consulenti o prestatori di opera professionale
aventi un rapporto formalizzato con l'Ateneo; per
costoro i costi di missione sono spese proprie che vengono
portati autonomamente in detrazione
- altri soggetti non appartenenti a nessuna delle categorie
precedenti.gite di istruzione?
Qualora il titolare appartenga a più categorie tra quelle sopra
elencate, si applicano le norme relative al ruolo per il quale
verrà svolta la missione.
Il trattamento fiscale delle somme erogate ai soggetti
sopraindicati varia a seconda dei casi.
Per evitare dubbi interpretativi e sfruttare la giurisprudenza
esistente, si sceglie di definire le categorie in base alla
esistenza o meno di un rapporto di collaborazione formalizzato,
anche a titolo gratuito, con l'Ateneo.
L'esistenza di questo rapporto è in molti casi implicita,
e negli altri casi può essere formalizzata mediante semplici
provvedimenti amministrativi messi in atto dalla struttura
preliminarmente al conferimento dell'incarico di missione.
Le prime quattro categorie
ricadono esattamente nell'elenco contenuto nella
">risoluzione Ag.Entrate n.284/2008
relativa a un quesito dell'INFN. Per questi soggetti e per il
tipo di attività qui prevista l'Ag.delle entrate ritiene che
gli emolumenti erogati siano assimilati a redditi
da lavoro dipendente. La delibera copre sia attività di
ricerca che quelle di formazione.
Per la categoria e)"> data la natura dei soggetti,
le somme erogate sono indubbiamente da considerare
come redditi professionali.
La categoria f) copre tutti gli altri casi, sperabilmente
infrequenti. Per costoro, prudenzialmente si considerano le
somme erogate come redditi professionali.
- per "trattamento economico": il rimborso delle spese sostenute
e l'eventuale indennità riconosciuta ai soggetti di cui al
comma precedente.
- per "responsabile": il responsabile del centro di spesa su
cui graveranno i costi della missione;
- per "sede di servizio": la sede ordinaria di servizio del soggetto,
anche temporanea,
o la sede in cui esso si trovi o debba far ritorno per esigenze
di servizio;
- per "spese ordinarie": spese per acquisizione di beni e servizi effettuate
per conto e nell'interesse dell'Ateneo, anche nel corso di svolgimento di
una missione (ad esempio spese per iscrizione a
congressi, conferenze, corsi o simili; catering per riunioni
di lavoro; pranzi di lavoro; stampe;
noleggio di sale di riunione, materiale audiovisivo; eccetera).
La differenza è importante dal punto di vista fiscale,
perché queste spese non potrebbero altrimenti essere rimborsate in esenzione di imposta.
Le relative fatture, ove previste, devono essere intestate all'Ateneo
e non al soggetto in missione.
Si noti che ai fini fiscali sono spese ordinarie anche le iscrizioni a conferenze ecc.;
anche se dal punto di vista contabile (SIOPE) esse sono nella
stessa classe delle spese di missione, per questo regolamento
la cosa è irrilevante
Articolo 3 - Procedura di autorizzazione
In questi articoli si definisce il processo di richiesta, autorizzazione
e rimborso, indicando gli elementi importanti da includere nei vari moduli.
- Lo svolgimento di una missione deve essere preceduto
da una richiesta scritta formulata secondo il modello allegato
al presente regolamento.
La richiesta può essere presentata da chiunque sia
interessato allo svolgimento della missione, e deve essere inviata al
responsabile almeno tre giorni prima dell'inizio della missione,
salvo casi di comprovata urgenza.
Essa deve contenere tutte le informazioni
necessarie per permettere al responsabile la valutazione
della regolarità e opportunità della missione e la congruità
della spesa, anche
tenendo conto di criteri di economicità, efficienza e decoro.
Informazioni indispensabili sono:
- soggetto incaricato e suo rapporto con l'ateneo
(articolo 2 comma 3 del presente regolamento);
- scopo, destinazioni, date di inizio e fine della missione,
fondo o fondi su cui graveranno le spese;
- spese stimate per trasporto, vitto e alloggio;
- eventuale motivazione per uso di mezzi straordinari o superamento di
specifiche limitazioni previste da questo regolamento,
e relative previsioni di spesa;
- eventuale richiesta di autorizzazione
allo svolgimento di lavoro straordinario;
- eventuale richiesta di autorizzazione per altre spese ordinarie
(da rendicontare comunque separatamente);
- nulla osta dei titolari dei fondi su cui graveranno le spese;
- eventuali nulla osta di cui al successivo comma 2;
- dichiarazione che le affermazioni contenute nella richiesta sono
veritiere e rese sotto la propria responsabilità ai
sensi della Legge 445/2000
questo serve ad attribuire la responsabilità sulla correttezza
delle informazioni contenute nella richiesta
- Per il personale contrattualizzato afferente a |
tenuto ad un orario di servizio, o comunque
vincolato a collaborazione esclusiva con una struttura diversa
da quella sui cui fondi gravano le spese, è necessario il nulla osta
del responsabile della struttura di afferenza.
Per gli studenti è necessario il nulla osta del
tutore o dal presidente del corso di studio.
(eliminato perché non pertinente:
Per i docenti impegnati in attività didattiche, per missioni
superiori a 7 giorni, occorre indicare
nella richiesta le procedure messe in atto al fine di evitare
ripercussioni sulla attività stessa nel corso della missione.
Tale informazione va fornita ai responsabili dei
corsi di studio coinvolti.)
- Il responsabile valuta
la regolarità e opportunità della richiesta,
e la congruità della spesa,
in base alle informazioni fornite o acquisendo ulteriori chiarimenti.
Verifica inoltre la presenza di un rapporto formalizzato
fra il soggetto e l'Ateneo.
Entro tre giorni provvede all'autorizzazione, indicando
eventuali modifiche rispetto a quanto richiesto,
ovvero fornando un motivato rifiuto in caso la richiesta
non sia accettabile.
- I nulla osta richiesti
possono essere forniti anche separatamente o successivamente alla
approvazione del responsabile, purché prima dello
svolgimento della missione. L'autorizzazione
acquista validità solo dopo l'acquisizione dei nulla osta previsti,
l'accettazione del soggetto incaricato, e la sua
dichiazione di aver preso visione del presente regolamento.
la dichiarazione serve a rendere edotto il SOGGETTO delle
regole relative alla esecuzione e rendicontazione della missione
- L'autorizzazione legittima lo svolgimento
della missione e le relative spese nei termini indicati nella
autorizzazione stessa.
L'autorizzazione ha
valore probatorio per qualunque evento occorso durante lo
svolgimento della missione.
Articolo 4 - Trattamento economico
- Il soggetto ha diritto al trattamento economico nei termini
e alle condizioni di seguito indicate.
eventualmente modificate da quanto indicato nella autorizzazione.
E' sempre possibile per il soggetto rinunciare, in tutto o in
parte, al trattamento economico.
Si noti che questa norma, presente anche nel regolamento
esistente, implica che il soggetto rinuncia in parte o in tutto
a un suo diritto.
- La richiesta di liquidazione del trattamento economico
avviene mediante dichiarazione sottoscritta
dal soggetto, secondo il modello in allegato.
Nella richiesta sono presenti tutti gli elementi atti ad
accertare l'effettivo svolgimento della missione, i suoi tempi, le modalità,
e i costi sopportati. Eventuali variazioni rispetto a quanto previsto
nella autorizzazione vanno indicate e motivate.
Elementi indispensabili nella richiesta di liquidazione sono:
- data, ora e località di partenza e arrivo. Ove necessario, anche
date e orari di attraversamento della frontiera.
- località nelle quali è stata svolta la missione e pertinenza con
quanto previsto nella autorizzazione (ad esempio, motivare
pasti o alloggio in località diverse o sul percorso del viaggio);
- elenco analitico dei costi sostenuti e dell'ammontare di cui si
chiede il rimborso;
- dichiarazione che tutte le spese di cui si chiede il rimborso
sono state interamente sostenute dal soggetto, anche
indirettamente (ad esempio rimborsando chi ha materialmente
effettuato il pagamento);
- dichiarazione che tutti i beni e servizi per i quali si chiede
il rimborso sono stati usufruiti dal soggetto e non da terzi;
- dichiarazione che il soggetto ha effettivamente partecipato
alle attività (conferenze, corsi, seminari, riunioni) oggetto della
missione;
- dichiarazione che i documenti allegati sono tutti in originale
o conformi all'originale (vale anche per i documenti
emessi in forma elettronica);
- dichiarazione che delle spese di cui si chiede il rimborso
non è stato e non sarà chiesto rimborso
ad altra amministrazione;
- Per spese sostenute in valuta e per cui non è
determinabile un cambio effettivamente sostenuto (ad esempio mediante
ricevute di carta di credito o di cambio) si applica il
tasso del giorno di inizio missione. In caso di significative
fluttuazioni del cambio nel corso della missione,
viene determinato un cambio medio in base al principio di ragionevolezza.
- La richiesta deve essere corredata dalla documentazione indicata
all'Articolo 5, e di norma inoltrata entro 30
giorni dal termine della missione o dal suo mancato svolgimento,
salvo motivati casi (ad esempio attesa di documentazione
dai fornitori di servizio).
- Variazioni rispetto a quanto autorizzato (ad esempio
spese eccedenti i limiti, soggiorno in località diversa, uso
di mezzi di trasporto diversi)
sono effettuate sotto la completa responsabilità
del soggetto, salvo cause di forza maggiore.
Il responsabile può, in casi opportunamente motivati, approvare
le variazioni a posteriori.
In caso di mancata approvazione,
fermo restando l'obbligo di fornire la documentazione di spesa,
le spese sono comunque rimborsabili ma solo entro i limiti di spesa
complessiva indicati nell'autorizzazione (ovvero, se ad esempio il cambio
di mezzo di trasporto consente risparmio su vitto e alloggio,
la valutazione va effettuata sulla cifra complessiva).
Rimane comunque, anche in caso di modifiche non autorizzate,
il dovere del soggetto di operare, nel totale rispetto
delle norme che regolano il rapporto con l'Ateneo.
L'autorizzazione riguarda sia i limiti di spesa che le
responsabilità anche assicurative dell'Ateneo.
Per il primo punto, appare
ragionevole che il SOGGETTO possa liberamente decidere,
per motivi di opportunità dell'Ateneo o personale,
variazioni che non portino oneri addizionali all'amministrazione,
sopportando con fondi propri la maggior spesa non autorizzata.
Questo è conforme con quanto indicato nella
L.662/96 Art.1 comma 68,
presumibilmente ripresa anche dal recentissimo regolamento
INPS
vedi Art 3.3 che in questi casi
"riconosce il rimborso equivalente al costo del
mezzo pubblico ordinario più economico,
così garantendo il rispetto degli obiettivi di economicità
affermati dal legislatore e ribaditi dalla circolare ministeriale.".
L'Art.9 L417/78
indica specificamente che
considerazioni di economicità sono valide al fine di superare
specifiche limitazioni; stesso concetto é espresso nella
delbera della corte dei conti
5796-18/10/2010-SRCLOM
- L'amministrazione, verificata la richiesta e la
regolarità della documentazione, provvede alla liquidazione
entro 30 giorni.
Rilievi sulla regolarita della documentazione prodotta
devono essere comunicati al soggetto in forma scritta.
- Al momento del conferimento dell'incarico il soggetto
può richiedere un'anticipazione fino al totale delle spese già
sostenute e al 75% delle ulteriori spese previste.
L'eventuale eccedenza della anticipazione rispetto alla
spesa effettivamente sostenuta va restituita entro i termini
previsti per la liquidazione da parte dell'amministrazione.
il limite del 75% è previsto dalla L395/88 Art.5 comma 8
per il personale contrattualizzato. Nulla vieta di aumentare la
percentuale, come nel vecchio regolamento. Benissimo prevedere
sanzioni e interessi se si ritiene, ma i termini devono essere
simmetrici tra soggetto e unipi.
- Le spese relative alla missione possono anche essere sostenute
direttamente dall'Ateneo. Rimane comunque
l'obbligo del soggetto di fornire tutta la documentazione
(ricevute, titoli di viaggio, eccetera)
raccolta durante lo svolgimento della missione.
Articolo 5 - Documentazione delle spese
- Per ogni spesa
di cui è richiesto rimborso deve essere presentato
documento giustificativo originale o conforme ad esso
(ricevuta, fattura, titolo di viaggio
o altro documento in regola con
la legislazione del paese in cui è stato emesso).
Lo scopo di tale documentazione è permettere di identificare
l'importo e l'effettivo sostenimento della spesa da parte del soggetto,
l'ammissibilità del rimborso per i beni o servizi erogati, e il
fatto che della spesa non viene richiesto rimborso ad altra
amministrazione.
- Qualora i giustificativi di spesa non riportino tutte le indicazioni
necessarie, le informazioni sono integrate dal soggetto mediante
dichiarazioni sostitutive contenute nella richiesta di rimborso.
- Qualora i giustificativi non siano in originale (ad esempio biglietti
o documentazione di pagamento emesse in forma elettronica,
documenti detenuti da altra amministrazione)
va fornita copia o stampa del documento o della documentazione di
pagamento.
La conformità all'originale e l'eventuale diversa
amministrazione che
detiene il documento sono indicate mediante dichiarazione
sostitutiva (L.445/2000 art.19).
- Ai sensi del TUIR, art.51 comma 5, è possibile prescindere dai
giustificativi per spese, comunque da dichiarare analiticamente,
fino a un ammontare giornaliero di Euro 15.49 in Italia e
Euro 25.82 all'estero. L'assenza di giustificativo deve essere
adeguatamente motivata; il soggetto è
responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.
Reperire riferimento su specifiche attività per le quali
non é richiesta documentazione.
- Nel caso di documentazione rubata o smarrita, va allegata copia
della denuncia di furto o smarrimento all'autorità giudiziaria
Questo comma è presente anche nel regolamento attuale,
tuttavia non siamo al corrente di normativa che lo giustifichi;
ci sono inoltre report che i carabinieri non accettano denunce di
smarrimento di documentazione. Servono ulteriori investigazioni.
Articolo 6 - Spese di trasporto e assimilate
In questo articolo e nei successivi si definiscono le categorie
di costi rimborsabili, la gestione di lavoro straordinario ed eventuali
indennità.
Gli organi competenti possono implementare le loro scelte
politiche modificando le liste e le cifre specificate in
questi articoli. Nel seguito si cercano di indicare gli elementi
ammessi o vietati per legge e quindi gli spazi di manovra.
Storicamente, le leggi indicano limitazioni di spesa con
riferimento alle classi o numero di stelle. Tuttavia, vista l'enorme
variazione delle tariffe anche all'interno della stessa classe di
servizio (es. "economy aerea" o "tre stelle"), sembra più opportuno
definire la congruità in base al costo, che è un dato più
oggettivo.
- Sono considerati mezzi di trasporto ordinari, e quindi
autorizzati senza motivazione specifica ma previa semplice
indicazione della spesa prevista:
- i mezzi di linea (ad esempio bus, treno, nave, aereo nei limiti
di legge);
- taxi, relativamente a tragitti urbani.
- Tutti gli altri mezzi sono considerati mezzi straordinari, compresi
taxi per tragitti extraurbani, mezzo proprio,
mezzi a noleggio, mezzi di proprietà dell'Ateneo.
Il loro uso è consentito ma va motivato in base a
considerazioni di congruità e opportunità,
considerando i seguenti elementi:
- uguale o maggiore convenienza economica rispetto ai
mezzi ordinari, anche in considerazione alla
riduzione della spesa complessiva (ad esempio evitando
ulteriori pernottamenti) e all'uso da parte
di più partecipanti alla missione;
- assenza o impossibilità ad usare i mezzi ordinari a causa
di esigenze di servizio (tempi di trasporto, orari di servizio,
necessità di trasporto di materiali o strumentazioni,
eccetera);
E` altresì consentito l'uso di mezzi straordinari se il
soggetto dichiara di accettare il rimborso nei limiti previsti
per l'uso dei mezzi ordinari più economici.
- Sono assimilate a spese di trasporto, e rimborsabili, le
spese per diritti di agenzia, visti, tasse, o equivalenti forme di imposta
di ingresso/uscita, pedaggi, vaccinazioni obbligatorie o raccomandate
dal Ministero della Salute.
Sono anche assimilate e rimborsabili le spese per assicurazione sanitarie
e per quelle per assicurazioni relative alla cancellazione
dei viaggi.
Non sono rimborsabili, indipendentemente dall'importo,
le spese per il rilascio, rinnovo, vidimazioni periodiche o
bolli per documenti quali carte di identità, passaporti,
patenti eccetera.
- Per i mezzi di linea e i taxi sono rimborsabili le spese sostenute
per l'acquisto dei titoli di viaggio o del servizio.
- Per i mezzi propri sono rimborsabili un costo chilometrico
di 0.21 Euro/km indipendentemente dal tipo di veicolo,
e i costi di pedaggi e parcheggio.
Sono anche rimborsabili i costi di recupero di emergenza
(ma non di riparazione).
Non sono rimborsabili altri costi (carburante, riparazione, sanzioni,
eccetera).
Il DPR.319/90 Art.8 impone copertura KASKO a carico dell'Ateneo,
che si sta attrezzando per attivarla per tutte le categorie di
SOGGETTI autorizzati (verificato con uff.assicurazioni).
- Per i mezzi a noleggio sono
rimborsabili spese di noleggio, assicurazione, carburante, pedaggi,
parcheggio.
Sono anche rimborsabili i
costi di recupero di emergenza e di riparazione in caso di
incidente, e le franchigie in caso di danni. (verificare se
sono coperte da polizza di ateneo).
Non sono rimborsabili altri costi (multe, sanzioni ecc.).
- Per i mezzi dell'ateneo come funziona ?
- Le spese di trasporto sono rimborsabili per partenza e arrivo nella
SEDE DI SERVIZIO.
E` ammessa la partenza o arrivo in altra
sede in cui il soggetto si trovi o che debba raggiungere,
anche per motivi personali. In tal caso va fornita specifica
indicazione in fase di richiesta di autorizzazione o di
liquidazione, e le spese sono
rimborsate fino a un massimo pari all'importo della spesa
con partenza dalla sede di servizio.
Il testo attualmente in vigore è simile ma con piccole differenze:
es. se abito a Firenze e devo andare a Livorno, ora l'Ateneo rimborsa
tutto il tragitto, mentre in questo caso la tratta FI-PI compete a me; se abito a
Lecce, devo andare a Taranto e mi trovo a Pisa ora mi rimborsa
la tratta completa Pisa-Taranto, mentre se mi trovo a
Roma mi rimborsa solo Lecce-Taranto. Con la nuova formulazione viene
rimborsato Roma-Taranto in entrambi i casi.
Articolo 7 - Spese di alloggio, vitto e assimilate
Le durate temporali per cui è dovuto alloggio e vitto non
sono definiti in modo univoco dalle leggi. Sopra le 12 ore
e in luoghi "lontani" sono
normalmente concessi alloggio e 2 pasti; Al di sotto delle 4 ore le
norme (es. 836/73, 417/78,395/88) prevedono accordi specifici.
La definizione esatta è lasciata ai singoli enti.
L'idea di prevedere un limite unico complessivo
per vitto e alloggio, per quanto interessante, si sposa male
con numerose normative che distinguono tra spese di alloggio
(e assimilate) e vitto e limitano il diritto al rimborso.
Infine, piuttosto che prevedere limiti alti ma inderogabili,
forse è più opportuno prevedere limiti leggermente più
bassi ma derogabili con adeguata giustificazione.
- Per i giorni in cui la missione supera le 12 ore e
si svolge al di fuori della sede di servizio o di residenza
del soggetto,
sono rimborsabili, entro il limite di 180 (definire)
Euro al giorno, le spese per l'alloggio in strutture
(ad esempio albergo, pensione, bed and breakfast,
residence, stanze o appartamenti a noleggio, eccetera) rispondenti
ai criteri di economicità efficienza e decoro. Entro il medesimo
limite è ammesso il rimborso delle spese telefoniche e di
connettività internet purché si dichiari che sono effettuate
per motivi di servizio; di spese per
lavanderia, per missioni di durata significativa;
e di spese per pulizia o prodotti per igiene se non
comprese nel costo del servizio e purché di modica entità
(occhio agli abusi).
Non sono rimborsabili spese per servizi speciali
(film o intrattenimento, saune, palestra eccetera).
Le spese per lavanderia sono necessarie in caso
di missioni al di sopra di qualche giorno, anche in considerazione
del fatto che la spedizione di bagagli aggiuntivi in aereo
è spesso parecchio onerosa. Le spese per pulizia e simili
spesso sono indicate a parte in caso di residence
o bed and breakfast o camere in affitto. Ovviamente va
valutata la convenienza economica complessiva. Da qualche parte
andrebbe specificato quale importo è considerato ragionevole
(es. 10-15 euro per ogni periodo fino a una settimana,
e quali oggetti sono esclusi, es. acquisto abbigliamento,
asciugamani, accappatoi, prodotti di profumeria...)
- Le spese per colazione, pasti o spuntini, alimenti, bevande
(anche effettuate in albergo, supermercati o negozi, distributori
automatici) sono
rimborsabili entro il limite di 80 (definire) Euro
al giorno per trasferte superiori
alle 12 ore, 40 (definire) Euro per trasferte fra 4 e 12 ore,
zero (definire) Euro per trasferte fino a 4 ore.
Entro lo stesso limite sono ammesse altre spese legate
alla fruizione dei pasti (ad esempio mance, guardaroba, eccetera).
- E` possibile derogare dai limiti sopraindicati in casi particolari
opportunamente autorizzati quali ad esempio:
- necessità di partecipare a pranzi o cene di lavoro;
- necessità di risiedere nella sede dell'evento (corso, conferenza, ecc.);
- particolari esigenze sanitarie o alimentari del titolare;
L'autorizzazione può essere ottenuta anche a posteriori nel
caso l'evento non sia prevedibile.
Articolo 8 - Indennità
Questo articolo può essere rimosso senza impatto sull'impianto
del regolamento. Esso propone e giustifica modalità di introduzione
una indennità che non è vietata, e non intacca lo spirito e la
lettera dell'art.6 comma 12 della L.78/2010. L'importo previsto è di modesta
entità (minore di quello in vigore fino a giugno 2010),
erogato solo su fondi di provenienza esterna,
motivato da specifiche leggi che prevedono forme di incentivazione,
scelto in modo da risultare esente da imposta,
erogato solo se assimilato a reddito da lavoro dipendente,
e soggetto a ulteriori riduzioni seguendo alla lettera il
TUIR Art.51.\
\
Il Politecnico di Milano
Reg.missione POLIMI
all'Art.4.5 prevede la stessa forma qui indicata, sia per
l'italia che per l'estero, e con cifre
addirittura più alte. Il regolamento in questione è del 2008,
mentre la finanziaria che rendeva non dovuta una particolare diaria in Italia
risale al 2005. Ovviamente il regolamento del POLIMI
non è legge dello stato ma è sicuramente soggetto ad essa,
quindi quanto meno un parziale scrutinio del tempo c'è stato.\
\
In aggiunta, la risoluzione 53/E del 2009 del MEF tratta
un caso analogo con esito favorevole.\
\
Si noti che il
DL.165/2001 Art.7 comma 5
dice che non si possono
erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondono a prestazioni effettivamente rese,
ma non sembra essere questo il caso visto che
lo stesso
DL 165 Art.24 comma 6
prevede esplicitamente incentivazioni
per personale docente che lavora su progetti europei e internazionali.
Inoltre tutte le recenti leggi sull'università
(riferimenti sotto) prevedono forme di incentivazione per
il personale che lavora su progetti conto terzi ed europei.
Lo scopo principale dell'indennità è di semplificare
il lavoro amministrativo (sia da parte del SOGGETTO che da
parte della amministrazione) specie per attività
di durata medio-lunga e/o in località in cui è difficile
ottenere giustificativi di spesa conformi.
- Per le missioni i cui costi sono interamente coperti su fondi non
provenienti da finanza pubblica/statale (esempio conto terzi e
progetti di ricerca finanziati da privati o unione europea), e in
parziale applicazione delle forma di incentivazione previste dalla
L.240/2010 art.9,
L.230/2005 art.1 comma 16,
DL.165/2001 art.24 comma 6,
per ogni giorno in cui la trasferta supera le 4 ore, è erogata
una indennità (diversa da quella prevista dalla L.233/2006 art.28)
pari a 5 Euro in italia/8 E all'estero per ogni ora successiva
alla 4', fino a un massimo giornaliero di 45E/72 E.
- L'importo complessivo dell'indennità è ridotto di un terzo se per
la trasferta si richiede, anche per un solo giorno, il rimborso
analitico di spese di alloggio; e di un ulteriore terzo
se si richiede, anche per un solo giorno, il rimborso analitico di
spese di vitto. Questo riprende alla lettera il
testo del TUIR art.51 comma 5.
- Gli importi corrisposti a titolo di indennità sono assimilati
a reddito da lavoro dipendente. L'importo
è scelto in modo da essere inferiore al limite esente da
imposta fissato dal
TUIR Art. 51.
Articolo 9 - Lavoro straordinario
Bisogna capire come trattare il lavoro straordinario.
Una vecchia delibera del consiglio di stato
3990/2007 considera che
il disagio relativo alla trasferta sia compensato dalla indennità
diaria, e nel tempo di viaggio non si effettuano mansioni
di lavoro.
La sentenza si riferisce al 2002 quando
l'indennità era considerata dovuta. Ora, nei casi in
cui l'indennità non viene corrisposta,
quindi cadono le premesse e anzi sembra essere giustificata
la corresponsione di qualche forma di compensazione del
disagio -- rimane da determinare l'importo o il valore equivalente.
Faccio notare che il riconoscere riposo compensativi costituisce
comunque un costo per l'amministrazione, che sopporta il
costo delle ore di lavoro ordinario corrispondente.
nel regolamento corrente:
- il viaggio non costituisce straordinario
ma è concesso il recupero del 50% oppure 100%
del viaggio come riposo compensativo.
- Il lavoro straordinario è compensato solo se corrisponde a
prolungamento effettivo dell'orario, e preventivamente autorizzato.
Idem nel nuovo regolamento, ma anche la compensazione è
soggetta ad autorizzazione.
Articolo 10 - Limitazioni ed eccezioni
In questo articolo sono contenute tutte limitazioni specifiche
in modo da non dover cercare eccezioni sparse per il regolamento.
Formalmente il caso di spostamento a nuova sede si potrebbe
considerare come due missioni: una di andata, e una di ritorno.
Oppure trasferimento ?
Vedi
L.836/73 Art.18 per l'indennita di trasferta sul viaggio,
mentre si considera non dovuta quella all'art.21 indennità
di prima sistemazione visto che la cosa è volontaria.
da qualche parte ci sono limiti
al numero complessivo di giorni di missione durante l'anno.
Probabilmente non ha senso metterli, è difficile che si verifichino
e complicano solo la vita in casi (autisti, dottorandi in
soggiorno estero, docenti in congedo) in cui è perfettamente
ragionevole.
- I dottorandi che si recano all'estero con maggiorazione di borsa
hanno diritto, per quella missione, al solo rimborso del viaggio
di A/R dalla sede di lavoro alla sede estera, che diventa nuova
sede temporanea di lavoro.
Le eventuali missioni originate dalla nuova sede durante
questo periodo sono soggette al trattamento ordinario.
La maggiorazione di borsa, prevista dalla legge istitutiva
del dottorato
Art.9 DM.224/99
per definizione ha le stesse funzioni dalla
borsa originale, ovvero può al massimo essere intesa come
contributo per la sussistenza nella nuova sede, ma non per coprire
viaggi e missioni legate alla attività di dottorato.
Stesso principio risulta dal regolamento di ateneo
Art.9 comma 4 Regolamento per il dottorato di ricerca
- I docenti in congedo o alternanza per motivi di studi che si recano in altra
sede hanno diritto al normale trattamento di missione, ai sensi
dell'articolo 1 comma 4 della Legge 230/2005.
Secondo la L.382/80 i docenti che si trovano nel periodo di alternanza
ai sensi
dell'Art.17 L.382/80
non hanno diritto al trattamento di missione. Tuttavia
l'Art.1 comma 4 L.230/2005
specifica che i docenti hanno diritto a chiedere e usare fondi.
Interpretando questa norma più recente si potrebbe pensare di concedere la missione
senza restrizioni anche per l'intero periodo di alternanza e la località
di effettuazione delle ricerche (contrariamente al dottorato, non c'é
alcuna contribuzione supplementare).
- L'autorizzazione al rimborso delle spese per uso del mezzo proprio
è di norma limitata a docenti, ricercatori,
e personale contrattualizzato dedicato a funzioni ispettive,
o a missioni effettuate su fondi di cui all'Articolo 7 comma 1.
Tale limitazione è superata se sussistono
condizioni complessive di convenienza economica per l'Ateneo (vedi
Art.9 L.417/78), o se il soggetto accetta che il rimborso sia limitato
alla tariffa dei mezzi ordinari più economici utilizzabili per lo
stesso percorso.
- L'indennità di cui all'articolo 7 è concessa solo
ai soggetti di cui all'Articolo 2
comma 2 lettere .... Bisogna decidere per quali
categorie è ammessa. Visto che l'opzione non è
un costo per l'Ateneo, e vista l'esiguità dell'importo,
non c'é giustificato motivo di escludere nessuno.
In ogni caso le leggi citate nell'Art.7 coprono tutto il personale
docente e TA. La ripartibilità dei conto terzi è ammessa anche per
i dottorandi e assegnisti di ricerca quindi sembrerebbe ragionevole
poter includere anche loro, e sui progetti europei la normativa UE
si adegua a quanto previsto dai beneficiari.
- Altre limitazioni specifiche ?
Articolo 11 - Missioni non effettuate
quest'ultima parte riguarda la gestione di casi "eccezionali",
quali missioni non effettuate, controlli, anticipazioni.
- In caso di missioni autorizzate e non effettuate per motivi
indipendenti dalla volontà del soggetto,
è previsto il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate
dai fornitori di beni e servizi. Negli altri casi, le spese
sostenute non sono rimborsabili.
Delle motivazioni del mancato svolgimento della missione
viene resa dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, e in caso di malattia personale
viene allegato certificato medico.
- Motivi validi al fine di ottenere il rimborso sono, a titolo di
esempio:
- eventi atmosferici, scioperi, guasti, ritardi che impediscono il
trasporto o causano la cancellazione dell'evento oggetto
della missione;
- cancellazione dell'evento da parte
dell'organizzatore;
- malattia o gravi motivi familiari per i quali è previsto
dalla legge permesso o congedo;
Articolo 12 - Norme transitorie e finali
- L'Ateneo è responsabile per tutti gli eventi occorsi
al soggetto nel corso della missione regolarmente svolta.
E` responsabile altresì degli eventi occorsi al soggetto
il quale abbia, per giustificato motivo, modificato il percorso
o la sede della missione. Non è invece responsabile in tutti
i casi in cui il soggetto abbia arbitrariamente e ingiustificatamente
modificato i termini contenuti nella autorizzazione.
- Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione sul sito web di ateneo, e si applica alle missioni
autorizzate successivamente alla sua entrata in vigore.
- Le modifiche dovute a sopravvenute disposizioni legislative e per
le quali non necessitino valutazioni discrezionali, sono emanate
con decreto rettorale e comunicate al Consiglio di amministrazione,
ed entrano in vigore immediatamente.
Facsimile Modulo di richiesta e autorizzazione
E` opportuno, per motivi di uniformità e anche di successiva
introduzione di strumenti elettronici di gestione dei documenti,
che la modulistica sia definita in modo centralizzato,
e costruita in modo da garantire una
rapida compilazione e verifica per lo meno nei casi
più comuni (questa verifica deve essere necessariamente
fatta coinvolgendo le strutture periferiche).\
E` prevedibile una parte fissa per i casi più semplici,
e una parte "libera" per dichiarazioni ecc. con allegate
istruzioni di compilazione. \
Sempre per ridurre la complicazione si potrebbe, nel regolamento,
dichiarare che pernottamenti o pasti lungo il percorso o in
zone limitrofe sono implicitamente autorizzati, definire
limiti "ragionevoli" per spese di parcheggio ecc.
Il sottoscritto ___________________________
chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività indicata nel
seguito:
Incaricato: ____________________________
cod.fiscale __________________
residente a ______________ ________________________
rapporto con l'ateneo ______________________________ (Art.2 comma 3)
Descrizione e scopo dell'attività:
(dettagliare, indicando anche la congruenza
con il fondo su cui graveranno le spese)
___________________ ____________________ __________________ _____________
Elenco delle destinazioni:
Data e luogo di partenza: _______________________________
durata presunta: ______ giorni
Fondi sui cui caricare le spese:________________________________
Spesa prevista per: trasporto e simili: ___________ Euro;
vitto e alloggio e simili: _________ Euro
Richieste addizionali (motivazione, spesa prevista)\
( ) autorizzazione uso mezzi straordinari ________________
( ) rimborso limitato al costo dei mezzi ordinari, oppure\
motivazioni per l'uso di mezzi straordinari
e indicazione dettagliata della spesa prevista (anche
per taxi, parcheggi ecc.).
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
( ) mezzo proprio: targa ____________ proprietario veicolo ______________
( ) deroga a specifici limiti individuali
di spesa per vitto e/o alloggio: motivazioni, spesa prevista:
_______________ ______________ ________________ __________________
( ) richiesta di autorizzazione per lavoro straordinario,
ammontare previsto ___________________ _______________ _________________
( ) altre spese ordinarie (iscrizione a conferenza, stampe, ecc.): descrizione,
motivazione, spesa prevista _____________ ______________ _______________
Nulla osta (ove previsti): titolari dei fondi ____________________________
responsabile struttura _________________
tutore ____________________
(i nulla osta possono essere forniti anche separatamente).
Il richiedente inoltre dichiara, ai sensi della Legge 445/2000
e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste
per false dichiarazioni,
che tutte le affermazioni fatte nella presente richiesta sono veritiere;
Data e firma del richiedente:_____________________
____ PARTE RISERVATA AL SOGGETTO INCARICATO DELLA MISSIONE ____
Il sottoscritto ______________________
dichiara, ai sensi della Legge 445/2000
e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste
per false dichiarazioni:
- che ha preso visione e accetta le norme
del Regolamento di missione dell'Università
di Pisa che regolano lo svolgimento dell'attività;
- in caso di uso di mezzo proprio, dichiara che il veicolo
utilizzato è in regola con le norme di circolazione, e che si
solleva l'amministrazione da qualunque responsabilità
relativa al suo uso.
Data e firma _____________________________________________
In caso di modifiche alle condizioni proposte,
l'autorizzazione è valida solo se l'incaricato
esprime in modo esplicito la sua accettazione (in forma
elettronica o mediante firma per accettazione).
Firma per accettazione _____________________________
(da apporre successivamente alla autorizzazione)
_____ RISERVATO ALLA STRUTTURA ____________
La richiesta è ( ) APPROVATA / ( ) RESPINTA\
Motivazioni o eventuali modifiche alla richiesta _______________
______________ _________________ _______________ _________________
Data e firma del responsabile___________________________
Il modulo deve essere in forma scritta o in una delle forme
riconosciute valide dall'Articolo 1
Facsimile modulo di richiesta di rimborso
Stesse considerazioni fatte per il modulo di richiesta e
autorizzazione. Il modulo può essere informatizzato in modo
da provvedere in modo automatico alla verifica della compilazione
corretta, al calcolo delle somme,
alla applicazione delle valute, ecc.
Il sottoscritto __________________ relativamente
alla missione autorizzata a ___________ del __/__/___
chiede la liquidazione del trattamento economico previsto.
A tale scopo dichiara:
Il richiedente dichiara inoltre, ai sensi della Legge 445/2000,
e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste per chi
emette false dichiarazioni:
- che tutte le dichiarazioni rese sono veritiere;
- che i documenti allegati sono originali o
conformi agli originali;
- che tutte le spese di cui è chiesto il rimborso sono state
interamente sostenute dall'interessato,
anche indirettamente (ad esempio rimborsando chi
ha materialmente effettuato il pagamento);
- che tutti i beni e servizi per i quali si chiede il
rimborso sono stati usufruiti dal titolare e non da terzi;
- che il richiedente ha effettivamente partecipato alle attività
(conferenze, corsi, seminari, riunioni) oggetto della trasferta;
- che per la quota delle spese per cui è chiesto il rimborso
non è stato e non sarà chiesto rimborso ad altra amministrazione;
Data e firma ______________________________
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